Permessi lavorativi
Posted by BeppeLAVORO: PERMESSI LAVORATIVI E CONGEDI
I permessi lavorativi ex art. 33 Legge 104/1992: i genitori
Entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione ASL prevista dalla Legge 104/1992, la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore, hanno diritto: a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge (L. 1204/1971) di tutela della maternità; a usufruire di due ore di permesso giornaliero; I due benefici sono fra loro alternativi. Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici. Il prolungamento dell’assenza facoltativa è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell’anzianità di servizio. Le due ore di permesso giornaliero sono retribuite e sono computate ai fini dell’anzianità di servizio, ma sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. In caso di prestazione di lavoro fino alle sei ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso.
Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre, o il alternativa il padre, hanno diritto, non più alle due ore di permesso, ma ai tre giorni di permesso mensile, che possono essere fruiti in via continuativa, ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza. La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro. E’ importante sottolineare che le norme degli ultimi anni hanno precisato che i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo.
Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai tre giorni mensili a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva, cioè non siano presenti nel nucleo familiare altri soggetti in grado di prestare assistenza.
Questi permessi lavorativi sono retribuiti, e coperti da contributi figurativi.
Rispetto alla questione della frazionabilità dei tre giorni di permesso, le indicazioni sono diverse a seconda dell’ente previdenziale di riferimento. L’INPS consente di frazionare i tre giorni di permesso al massimo in mezze giornate (Circolare INPS 31 ottobre 1996, n. 211) L’INPDAP, l’istituto che assicura gran parte dei dipendenti pubblici, al contrario, ammette anche il frazionamento in ore per un massimo di 18 ore mensili. (Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 34).
Astensione dal lavoro del padre lavoratore nei primi tre mesi di vita del figlio
Anche al padre lavoratore, in forza della Legge 53/2000, viene concesso di astenersi nei primi tre mesi dalla nascita del figlio nel caso che:
· sia sopravvenuto il decesso della madre;
· la madre sia affetta da una grave infermità;
· il bambino sia in affidamento esclusivo al padre.
Nel primo anno di vita del bambino vengono riconosciuti alla lavoratrice due periodi di riposo, anche cumulabili nella giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario di lavoro è inferiore alle sei ore. I periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno.
Questi periodi di riposo, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
· nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
· in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
· nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.
Nel caso poi di parto plurimo i periodi di riposo vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal lavoratore padre.
I permessi lavorativi ex art. 33 Legge 104/1992: i familiari ed affini di persone con handicap
L’articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi di tre giorni possano essere concessi anche a familiari diversi dai genitori (es. fratelli, sorelle, nipoti ecc.) del disabile grave accertato tale con specifica certificazione di handicap (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) dall’apposita Commissione operante in ogni ASL.
E’ bene precisare che i permessi spettano ai parenti e agli affini entro il terzo grado di parentela.
La condizione è comunque che l’assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva, anche in assenza di convivenza.
Questi permessi lavorativi sono retribuiti. I permessi lavorativi sono coperti da contributi figurativi, cioè quei versamenti utili al raggiungimento del diritto alla pensione.
I permessi lavorativi incidono negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. Infatti, in entrambi i casi, di norma, la maturazione avviene sui giorni effettivamente lavorati. I singoli contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere trattamenti più di favore.
I permessi lavorativi ex art. 33 Legge 104/1992: lavoratori disabili
I lavoratori con handicap grave certificato (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) hanno diritto a richiedere mensilmente i tre giorni di permesso previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992.
Assicurati INPS. L’istituto sottolinea, nella circolare 133/2000, che la persona handicappata che lavora può beneficiare, alternativamente, o dei permessi “ad ore” o dei permessi “a giorni“, ma precisa che il tipo di permesso richiesto (a giorni od ad ore), può essere cambiato da un mese all’altro previa semplice modifica della domanda a suo tempo avanzata.
La variazione può essere eccezionalmente consentita, anche nell’ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all’atto della prima richiesta, esigenze che devono essere documentate dal lavoratore. In tal caso la fruizione dei permessi residui (giornalieri o orari) verranno ricalcolati sulla base di quelli già goduti.
Altra particolarità (Circolare 37/1999) dettata dall’INPS: il lavoratore handicappato in situazione di gravità può usufruire solo dei permessi concessi a titolo personale, ma non di quelli per assistere un familiare convivente a sua volta disabile grave. I permessi lavorativi possono invece essere concessi anche al familiare del lavoratore handicappato grave che già fruisca in proprio dei permessi, a condizione che questi abbia effettiva necessità di essere assistito dal familiare convivente lavoratore.
Assicurati INPDAP. Dopo l’approvazione della legge 53/2000, l’INPDAP, che assicura gran parte dei dipendenti della pubblica amministrazione, ha diramato due circolari (34 e 35 del 10 luglio 2000) che forniscono nuove precisazioni. L’INPDAP accoglie le indicazioni del Legislatore: il lavoratore disabile può scegliere di fruire nello stesso mese o di permessi orari o giornalieri. Se sceglie di fruire dei tre giorni, il dipendente può chiedere il frazionamento orario nel limite massimo di 18 ore mensili. E’ una fattispecie che difficilmente può presentarsi: se il lavoratore infatti ha necessità di frazionamento orario è preferibile che opti per le due ore di permesso giornaliero. Infatti se si scelgono le due ore di permesso non viene posto il limite delle 18 ore. Va poi evidenziata una diversità di trattamento rispetto agli assicurati INPS; è concessa la cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza.
Il Ministero del Tesoro. Il Ministero del Tesoro ha diramato nel 2000 una circolare (25 ottobre 2000 – prot. 094909) che restringe, per i propri assicurati, le opportunità previste dal Legislatore.
La circolare del 25 ottobre 2000 afferma che “il lavoratore handicappato maggiorenne, in situazione di gravità, può usufruire alternativamente di due ore di permesso giornaliero retribuito, fino ad un massimo di 18 ore mensili, oppure di tre giorni di permesso mensili (fruibili anche continuativamente).” Gli assicurati del Ministero del tesoro (ad esempio i lavoratori del comparto “scuola”), quindi, se scelgono di optare per i permessi giornalieri si vedono porre un limite di ore non previsto per tutti gli altri dipendenti pubblici e privati.
Iter della richiesta
Per beneficiare dell’agevolazione il richiedente deve inoltrare al datore di lavoro e all’Inps un’apposita domanda in cui devono essere indicati i mesi in cui sono fruiti i permessi.
Per i permessi richiesti dai genitori la domanda va inoltrata all’Inps sul Mod. Hand.1/genitori allegando:
- la dichiarazione della Asl che attesti l’accertamento dell’handicap grave da parte della commissione medica,
- autocertificazione relativa allo stato di famiglia ed all’esistenza in vita del bambino
- autocertificazione contenente la dichiarazione che il bambino non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.
Per i permessi richiesti per i parenti o affini entro il terzo grado la domanda va inoltrata all’Inps sul Mod. Hand.2/PARENTI da richiedere all’INPS o a un Patronato allegando:
- la dichiarazione della Asl che attesti l’accertamento dell’handicap grave da
parte della commissione medica,
- autocertificazione relativa allo stato di famiglia
- autocertificazione contenente la dichiarazione che il portatore di handicap non
è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.
Ricorsi per non concessione dei permessi lavorativi
Bisogna comprendere se il rifiuto sia stato opposto dal datore di lavoro oppure dall’istituto previdenziale di riferimento (es. INPS, INPDAP ecc.)
Nel caso in cui il rifiuto sia del datore di lavoro, si può tentare di richiedere l’intervento dell’isituto previdenziale.
Viceversa se, come probabile, il rigetto è dello stesso istituto previdenziale è necessario procedere ad un azione legale, prima di diffida e poi di denuncia.
E’ comunque opportuno consultare un legale, magari indicato da un patronato sindacale, per valutare l’effettiva opportunità dell’azione.
Congedi retribuiti
La Legge 53/2000 è una norma cui è stato dato notevole rilievo in quanto ha previsto nuove forme di flessibilità lavorativa, fra cuil’opportunità per il lavoratore di richiedere fino a due anni di congedo non retribuito per gravi motivi familiari. La Legge Finanziaria per il 2001 prevede che nel caso questi congedi siano motivati dall’assistenza ad una persona con handicap grave, debbano essere retribuiti con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e coperti da contribuzione figurativa.
L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
Il congedo, della durata massima di due anni, spetta alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap. La nuova disposizione non prevede l’estensione ad altri parenti o affini (es. la moglie del disabile), né consente l’applicazione del beneficio ad lavoratori diversi dai genitori nel caso questi siano anziani o impossibilitati fisicamente all’assistenza.
Ma devono sussistere anche altre condizioni oggettive per poter accedere ai congedi: il disabile deve essere in possesso della certificazione di handicap grave da almeno cinque anni. Questa immotivata imposizione impedisce l’accesso al beneficio da parte di genitori di bambini in tenera età o in altre situazioni pur gravi (es. assistenza prolungata ad un disabile immediatamente dopo un incidente).
Congedi retribuiti di due anni per i genitori di handicappati gravi
La Legge 388 del 23 dicembre 2000 (art. 80 comma 2) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l’opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito. Anche in questo caso la condizione principale è che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravità da almeno cinque anni. Questa condizione esclude la possibilità di richiedere il congedo, ad esempio, nei casi di gravi disabilità di bambini in tenera età, o ancora nel caso di menomazioni derivanti da gravi lesioni, tanto improvvise da non aver ancora consentito l’accertamento dell’handicap. Altra condizione è che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto. La Legge 388/2000 (art. 80 comma 2) prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e coperti da contribuzione figurativa. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Il congedo, della durata massima di due anni, spetta alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap. Durante la fruizione di questo congedo i lavoratori non hanno diritto alla fruizione dei permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992. La disposizione non prevede l’estensione ad altri parenti o affini (es. la moglie del disabile), né consente l’applicazione del beneficio a lavoratori diversi dai genitori nel caso questi siano anziani o impossibilitati fisicamente all’assistenza.
Assicurati INPS. L’INPS ha regolamentato con due circolari (133 del 17 luglio 2000 e 138 del 10 luglio 2001) la fruizione di tale beneficio, introducendo alcune particolarità rispetto alle indicazioni della norma istitutiva. Nel caso di figlio maggiorenne convivente con il genitore richiedente la concessione del congedo è possibile anche se l’altro genitore non lavora, o se sono presenti in famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile.
Nel caso invece di figlio handicappato maggiorenne non convivente con il richiedente, è necessario che sia garantita la continuatività ed l’esclusività dell’assistenza. Quindi se nel nucleo familiare del portatore di handicap, sono presenti altri soggetti (compreso l’altro genitore), non lavoratori, in grado di prestare assistenza, il congedo retribuito non può essere concesso. Altra particolarità introdotta dall’INPS, riguarda l’ipotesi in cui il disabile svolga attività lavorativa: in tal caso il congedo non può essere concesso.
ASSICURATI INDAP. L’INPDAP con la circolare del 10 gennaio 2002, n. 2 fornisce la propria interpretazione dell’articolo 80, comma 2 della Legge 388, proponendo una lettura più restrittiva di quella dell’INPS. Il periodo di congedo non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori. Se il figlio è minorenne è possibile fruire del beneficio anche se l’altro genitore non lavora. Se il figlio maggiorenne, non è necessariamente richiesta la convivenza ma, in tal caso, occorre che l’assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente (madre o padre che sia). Nell’ipotesi che l’altro genitore non lavori e vi sia convivenza con il figlio maggiorenne portatore di handicap, è necessario dimostrare l’impossibilità, da parte del genitore che non lavora, di prestare assistenza. Per quanto riguarda i fratelli o le sorelle (anche adottivi) del disabile grave, possono godere del congedo retribuito solo in caso di decesso dei genitori. Devono tuttavia risultare conviventi con il disabile sia che questi sia minorenne che maggiorenne.
NB.: I due anni di congedo retributo vengono riconosciuti solo nel caso in cui sia stato accertato l’handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non è sufficiente che sia stata riconosciuta un’invalidità totale che dia luogo all’erogazione dell’indennità di accompagnamento.
Per quanto riguarda invece l’astensione facoltativa, riteniamo si faccia riferimento a quella prevista dalla Legge 53/2000 e concessa ai lavoratori indipendentemente dal fatto che il figlio sia disabile. Se è così, la retribuzione, pur al 30 %, non corre alcun rischio di sospensione.
Congedi per educazione e assistenza ai figli
I genitori anche adottivi o affidatari possono avvalersi delle forme di congedo per assistere i figli fino agli otto anni di età previste dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53. La lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, può richiedere un periodo di astensione, frazionato o continuativo, non superiore ai sei mesi. Analogo periodo di astensione può essere richiesto dal lavoratore padre. Va sottolineato che entrambi i genitori possono ottenere i permessi senza però eccedere il limite complessivo di dieci mesi. Vi sono due eccezioni: qualora nel nucleo sia presente un solo genitore questi potrà ottenere di assentarsi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi; qualora il genitore padre chieda un permesso per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite è elevato a sette mesi e, quindi, se entrambi i genitori fruiscono di tali congedi il limite complessivo è elevato a undici mesi. Per fruire dei permessi il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
Anzianità di servizio: questi permessi sono computati nell’anzianità di servizio. Incidono invece negativamente sulla costituzione delle ferie, della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia, salvo disposizioni migliorative dei singoli Contratti Collettivi di Lavoro.
Retribuzione e contributi figurativi: fino al terzo anno di età del bambino spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo, complessivo fra genitori, di sei mesi. In questo periodo vengono anche versati i relativi contributi figurativi. Dopo i tre anni di età l’indennità del 30% e i contributi figurativi sono riconosciuti solo in caso di redditi particolarmente bassi.
Le disposizioni che permettono i congedi per cura, educazione, assistenza, malattia e allattamento sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari. Il limite di età del bambino in questo caso è più elastico; se il minore ha un’età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro per cura, educazione, assistenza o malattia può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Anticipazione del trattamento di fine rapporto Il Codice Civile (articolo 2120) prevede la possibilità di ottenere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) in caso di grave malattia del lavoratore o di un congiunto e per l’acquisto dell’abitazione.Viene ora introdotta una terza possibilità: l’anticipazione del TFR contestualmente alla richiesta dei permessi per educazione e assistenza ai figli oppure per congedi per la formazione. Per i dipendenti pubblici questa opportunità sarà disciplinata da uno specifico decreto.
Congedi per malattia del figlio
La Legge 8 marzo 2000, n. 53 prevede la possibilità per entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni.
Se il bambino è di età compresa fra tre e otto anni l’astensione è limitata a cinque giorni l’anno per ciascun genitore. Per fruire di questa agevolazione è necessario presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, oltre ad un autocertificazione in cui si dichiari che l’altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. Quando la malattia del bambino dà luogo ad un ricovero ospedaliero si interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
Contributi figurativi: fino ai tre anni di età del bambino i permessi sono coperti da contribuzione figurativa cioè sono computati nell’anzianità di servizio. Dopo i tre anni di età del bambino, i permessi sono coperti solo parzialmente a seconda del reddito dei richiedenti. Le disposizioni che permettono i congedi per cura, educazione, assistenza, malattia e allattamento sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari. Il limite di età del bambino in questo caso è più elastico; se il minore ha un’età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro per cura, educazione, assistenza o malattia può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Congedi per cause particolari e per gravi motivi familiari
La citata Legge 53/2000 prevede, all’articolo 4, la concessione di congedi per cause particolari che interessano la generalità dei lavoratori, non solo quindi quelli che assistono un familiare con handicap grave. Il Ministero della Solidarietà con Decreto 278 del 21 luglio 2000, ha precisato le modalità di accesso a questi congedi. Le forme di flessibilità previste sono due: i permessi retribuiti per il decesso o grave infermità di un familiare; i congedi non retribuiti per gravi motivi familiari. Sono previsti tre giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o grave infermità di:
coniuge, anche se legalmente separato; parente entro il secondo grado, anche non convivente;
componente della famiglia anagrafica (quindi anche famiglia di fatto).
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi o non lavorativi e sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 104/1992 (lavoratori disabili e familiari di persone con handicap grave). I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici.
E’ possibile concordare con il datore di lavoro la fruizione dei tre giorni di permesso in modo articolato o frazionato; è possibile, quindi, in alternativa alla fruizione continua dei tre giorni, concordare una riduzione dell’orario lavorativo.
Per ottenere questi permessi è necessario presentare: per la grave infermità, documentazione rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, del medico di medicina generale oppure del pediatra di libera scelta; la documentazione va presentata entro cinque giorni dalla ripresa del lavoro. Il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica dell’effettiva gravità della patologia. Per il decesso, va presentata la relativa certificazione oppure una dichiarazione sostitutiva.
I congedi per gravi motivi familiari non sono retribuiti. Il congedo è pari a due anni nell’arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato. I gravi motivi devono riguardare:
i soggetti di cui all’articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche non conviventi; portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado; componenti della famiglia anagrafica (quindi anche famiglia di fatto). Fra i gravi motivi il Decreto 278/2000 elenca: le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone elencate sopra; le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone di cui al presente comma;
le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
le situazioni, a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali 3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
Questo congedo (anche frazionato) può essere richiesto anche per il decesso di familiare nel caso in cui il lavoratore non abbia la possibilità di usufruire dei permessi di tre giorni in quell’anno (per esempio perché ne ha già usufruito).
La documentazione relativa alle patologie viene rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, del medico di medicina generale oppure del pediatra di libera scelta va presentata contestualmente alla richiesta di congedo. Entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal Decreto 278 e da ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il Decreto prevede che i singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che si andranno a definire disciplinino i procedimenti di richiesta e di concessione dei permessi. Alla conclusione del congedo il lavoratore ha diritto a riprendere il suo posto e la sua mansione. Il lavoratore inoltre può rientrare anche anticipatamente al lavoro dandone preventiva comunicazione all’azienda. Congedi per la formazione
Vengono previste dalla Legge 53/2000 opportunità per la formazione e l’aggiornamento professionale. I dipendenti sia pubblici che privati, con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Il “congedo per la formazione” è quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione. Una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.Il congedo per formazione non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Il lavoratore può procedere al riscatto oppure al versamento dei relativi contributi relativi al periodo di congedo. Chi fruisce di questi congedi previsti, può, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l’età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento. Questa opportunità consente di evitare il riscatto o il versamento volontario dei contributi.Nel caso di comprovate difficoltà organizzative il datore di lavoro può rifiutare la domanda di congedo o può differirla. I singoli contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
La norma inoltre afferma con chiarezza il diritto a proseguire i percorsi di formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali.
Anticipazione del trattamento di fine rapporto Il Codice Civile (articolo 2120) prevede la possibilità di ottenere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) in caso di grave malattia del lavoratore o di un congiunto e per l’acquisto dell’abitazione. Viene ora introdotta una terza possibilità: l’anticipazione del TFR contestualmente alla richiesta dei permessi per educazione e assistenza ai figli oppure per congedi per la formazione. Per i dipendenti pubblici questa opportunità sarà disciplinata da uno specifico decreto.
Pluralità di handicappati gravi nel nucleo familiare
A seguito del parere n. 785 emesso dal Consiglio di Stato il 14.6.95, sono state impartite disposizioni sia da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (circ. n. 20/95, che si riferisce ovviamente ai pubblici dipendenti) sia da parte del Ministero del Lavoro (circ. n. 59/96), in merito ad alcuni aspetti interpretativi connessi all’applicazione dell’art. 33 della legge 5.2.96, n. 104.
In adesione ai suddetti orientamenti si forniscono, pertanto, le seguenti disposizioni, da applicare nei confronti dei lavoratori aventi diritto ai benefici dell’art. 33 della legge n. 104 a carico dell’INPS (C INPS 211/96 p.1).
Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone handicappate gravi, bisognose di assistenza, può essere riconosciuta al lavoratore, dietro sua specifica richiesta ed al verificarsi di alcune condizioni, la possibilità di cumulare più permessi, sempre, però, nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare handicappato. Il cumulo dei benefici può essere chiesto dai genitori di figli di età superiore ai 3 anni ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini (entro il 3 grado) del soggetto handicappato.
Lavoro notturno e parenti di persone con disabilità
Lo svolgimento del lavoro notturno è disciplinato da una norma del 1977 (la Legge 9 dicembre 1977 n. 903, articolo 5) modificata successivamente dalla Legge 5 febbraio 1999, n. 25 (art. 17). La normativa vigente prevede che il lavoro notturno non debba essere obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
È opportuno sottolineare che la normativa non richieda la condizione di gravità dell’handicap ”art.5”.
1 - E’ vietato adibire le donne al lavoro, dalla ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2 – Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato: a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa; b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni”
Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) ha definitivamente confermato le indicazioni precedenti. L’articolo 53 del Testo Unico è molto chiaro:
“Art. 53. Lavoro notturno (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)
1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. 2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. 3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.”
Prepensionamento
La Legge Finanziaria consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile), di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
Solo in apparenza si tratta di una novità di grande spessore. Infatti usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto raggiunge il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo, ma l’importo della pensione sarà comunque proporzionata agli anni effettivamente lavorati.
Inoltre è il caso di specificare che la disposizione non riguarda i lavoratori parenti di persone con handicap grave, come da più parti era stato richiesto.
IN BASE ALL’ART. 80 COMMA 3 DELLA NUOVA FINANZIARIA. Può MATURARE FINO AD UN MASSIMO DI 5 ANNI DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA AI FINI PENSIONISTICI AGGIUNTI A QUELLI EFFETTIVI. Lei ha diritto a percepire la pensione con i suoi anni contributivi previsti (x + 5 figurativi) solo al raggiungimento dell’età anagrafica dei 55 anni; in alternativa decade il vincolo dei 55 anni se ha dai 37 ai 40 anni di contributi in base ai seguenti criteri: dal 2001 al 2004 con 37 anni di contributi – fino al 2004 con 38 – fino al 2007 con 39 – dal 2008 in poi con 40.
ART. 80 comma 3
A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.






















































































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