ott
30th

Permessi lavorativi

Posted by Beppe

LAVORO: PERMESSI LAVORATIVI E CONGEDI

permessi-lavorativi-e-congedi

I permessi lavorativi ex art. 33 Legge 104/1992: i genitori

Entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione ASL prevista dalla Legge 104/1992, la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore, hanno diritto: a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge (L. 1204/1971) di tutela della maternità; a usufruire di due ore di permesso giornaliero; I due benefici sono fra loro alternativi. Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici. Il prolungamento dell’assenza facoltativa è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell’anzianità di servizio. Le due ore di permesso giornaliero sono retribuite e sono computate ai fini dell’anzianità di servizio, ma sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. In caso di prestazione di lavoro fino alle sei ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso.

Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre, o il alternativa il padre, hanno diritto, non più alle due ore di permesso, ma ai tre giorni di permesso mensile, che possono essere fruiti in via continuativa, ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza. La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro. E’ importante sottolineare che le norme degli ultimi anni hanno precisato che i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo.

Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai tre giorni mensili a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva, cioè non siano presenti nel nucleo familiare altri soggetti in grado di prestare assistenza.

Questi permessi lavorativi sono retribuiti, e coperti da contributi figurativi.

Rispetto alla questione della frazionabilità dei tre giorni di permesso, le indicazioni sono diverse a seconda dell’ente previdenziale di riferimento. L’INPS consente di frazionare i tre giorni di permesso al massimo in mezze giornate (Circolare INPS 31 ottobre 1996, n. 211) L’INPDAP, l’istituto che assicura gran parte dei dipendenti pubblici, al contrario, ammette anche il frazionamento in ore per un massimo di 18 ore mensili. (Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 34).

Astensione dal lavoro del padre lavoratore nei primi tre mesi di vita del figlio

Anche al padre lavoratore, in forza della Legge 53/2000, viene concesso di astenersi nei primi tre mesi dalla nascita del figlio nel caso che:

· sia sopravvenuto il decesso della madre;

· la madre sia affetta da una grave infermità;

· il bambino sia in affidamento esclusivo al padre.

Nel primo anno di vita del bambino vengono riconosciuti alla lavoratrice due periodi di riposo, anche cumulabili nella giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario di lavoro è inferiore alle sei ore. I periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno.

Questi periodi di riposo, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:

· nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

· in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

· nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

Nel caso poi di parto plurimo i periodi di riposo vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal lavoratore padre.

I permessi lavorativi ex art. 33 Legge 104/1992: i familiari ed affini di persone con handicap

L’articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi di tre giorni possano essere concessi anche a familiari diversi dai genitori (es. fratelli, sorelle, nipoti ecc.) del disabile grave accertato tale con specifica certificazione di handicap (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) dall’apposita Commissione operante in ogni ASL.

E’ bene precisare che i permessi spettano ai parenti e agli affini entro il terzo grado di parentela.

La condizione è comunque che l’assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva, anche in assenza di convivenza.

Questi permessi lavorativi sono retribuiti. I permessi lavorativi sono coperti da contributi figurativi, cioè quei versamenti utili al raggiungimento del diritto alla pensione.
I permessi lavorativi incidono negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. Infatti, in entrambi i casi, di norma, la maturazione avviene sui giorni effettivamente lavorati. I singoli contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere trattamenti più di favore.

I permessi lavorativi ex art. 33 Legge 104/1992: lavoratori disabili

I lavoratori con handicap grave certificato (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) hanno diritto a richiedere mensilmente i tre giorni di permesso previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992.

Assicurati INPS. L’istituto sottolinea, nella circolare 133/2000, che la persona handicappata che lavora può beneficiare, alternativamente, o dei permessiad ore” o dei permessi “a giorni“, ma precisa che il tipo di permesso richiesto (a giorni od ad ore), può essere cambiato da un mese all’altro previa semplice modifica della domanda a suo tempo avanzata.
La variazione può essere eccezionalmente consentita, anche nell’ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all’atto della prima richiesta, esigenze che devono essere documentate dal lavoratore. In tal caso la fruizione dei permessi residui (giornalieri o orari) verranno ricalcolati sulla base di quelli già goduti.
Altra particolarità (Circolare 37/1999) dettata dall’INPS: il lavoratore handicappato in situazione di gravità può usufruire solo dei permessi concessi a titolo personale, ma non di quelli per assistere un familiare convivente a sua volta disabile grave. I permessi lavorativi possono invece essere concessi anche al familiare del lavoratore handicappato grave che già fruisca in proprio dei permessi, a condizione che questi abbia effettiva necessità di essere assistito dal familiare convivente lavoratore.

Assicurati INPDAP. Dopo l’approvazione della legge 53/2000, l’INPDAP, che assicura gran parte dei dipendenti della pubblica amministrazione, ha diramato due circolari (34 e 35 del 10 luglio 2000) che forniscono nuove precisazioni. L’INPDAP accoglie le indicazioni del Legislatore: il lavoratore disabile può scegliere di fruire nello stesso mese o di permessi orari o giornalieri. Se sceglie di fruire dei tre giorni, il dipendente può chiedere il frazionamento orario nel limite massimo di 18 ore mensili. E’ una fattispecie che difficilmente può presentarsi: se il lavoratore infatti ha necessità di frazionamento orario è preferibile che opti per le due ore di permesso giornaliero. Infatti se si scelgono le due ore di permesso non viene posto il limite delle 18 ore. Va poi evidenziata una diversità di trattamento rispetto agli assicurati INPS; è concessa la cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza.

Il Ministero del Tesoro. Il Ministero del Tesoro ha diramato nel 2000 una circolare (25 ottobre 2000 – prot. 094909) che restringe, per i propri assicurati, le opportunità previste dal Legislatore.
La circolare del 25 ottobre 2000 afferma che “il lavoratore handicappato maggiorenne, in situazione di gravità, può usufruire alternativamente di due ore di permesso giornaliero retribuito, fino ad un massimo di 18 ore mensili, oppure di tre giorni di permesso mensili (fruibili anche continuativamente).” Gli assicurati del Ministero del tesoro (ad esempio i lavoratori del comparto “scuola”), quindi, se scelgono di optare per i permessi giornalieri si vedono porre un limite di ore non previsto per tutti gli altri dipendenti pubblici e privati.

Iter della richiesta

Per beneficiare dell’agevolazione il richiedente deve inoltrare al datore di lavoro e all’Inps un’apposita domanda in cui devono essere indicati i mesi in cui sono fruiti i permessi.

Per i permessi richiesti dai genitori la domanda va inoltrata all’Inps sul Mod. Hand.1/genitori allegando:

- la dichiarazione della Asl che attesti l’accertamento dell’handicap grave da parte della commissione medica,

- autocertificazione relativa allo stato di famiglia ed all’esistenza in vita del bambino

- autocertificazione contenente la dichiarazione che il bambino non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.


Per i permessi richiesti per i parenti o affini entro il terzo grado la domanda va inoltrata all’Inps sul Mod. Hand.2/PARENTI da richiedere all’INPS o a un Patronato allegando:

- la dichiarazione della Asl che attesti l’accertamento dell’handicap grave da

parte della commissione medica,

- autocertificazione relativa allo stato di famiglia

- autocertificazione contenente la dichiarazione che il portatore di handicap non

è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.


Ricorsi per non concessione dei permessi lavorativi

Bisogna comprendere se il rifiuto sia stato opposto dal datore di lavoro oppure dall’istituto previdenziale di riferimento (es. INPS, INPDAP ecc.)

Nel caso in cui il rifiuto sia del datore di lavoro, si può tentare di richiedere l’intervento dell’isituto previdenziale.

Viceversa se, come probabile, il rigetto è dello stesso istituto previdenziale è necessario procedere ad un azione legale, prima di diffida e poi di denuncia.

E’ comunque opportuno consultare un legale, magari indicato da un patronato sindacale, per valutare l’effettiva opportunità dell’azione.

Congedi retribuiti


La Legge 53/2000 è una norma cui è stato dato notevole rilievo in quanto ha previsto nuove forme di flessibilità lavorativa, fra cuil’opportunità per il lavoratore di richiedere fino a due anni di congedo non retribuito per gravi motivi familiari. La Legge Finanziaria per il 2001 prevede che nel caso questi congedi siano motivati dall’assistenza ad una persona con handicap grave, debbano essere retribuiti con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e coperti da contribuzione figurativa.

L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.

Il congedo, della durata massima di due anni, spetta alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap. La nuova disposizione non prevede l’estensione ad altri parenti o affini (es. la moglie del disabile), né consente l’applicazione del beneficio ad lavoratori diversi dai genitori nel caso questi siano anziani o impossibilitati fisicamente all’assistenza.

Ma devono sussistere anche altre condizioni oggettive per poter accedere ai congedi: il disabile deve essere in possesso della certificazione di handicap grave da almeno cinque anni. Questa immotivata imposizione impedisce l’accesso al beneficio da parte di genitori di bambini in tenera età o in altre situazioni pur gravi (es. assistenza prolungata ad un disabile immediatamente dopo un incidente).

Congedi retribuiti di due anni per i genitori di handicappati gravi

La Legge 388 del 23 dicembre 2000 (art. 80 comma 2) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l’opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito. Anche in questo caso la condizione principale è che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravità da almeno cinque anni. Questa condizione esclude la possibilità di richiedere il congedo, ad esempio, nei casi di gravi disabilità di bambini in tenera età, o ancora nel caso di menomazioni derivanti da gravi lesioni, tanto improvvise da non aver ancora consentito l’accertamento dell’handicap. Altra condizione è che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto. La Legge 388/2000 (art. 80 comma 2) prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e coperti da contribuzione figurativa. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Il congedo, della durata massima di due anni, spetta alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap. Durante la fruizione di questo congedo i lavoratori non hanno diritto alla fruizione dei permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992. La disposizione non prevede l’estensione ad altri parenti o affini (es. la moglie del disabile), né consente l’applicazione del beneficio a lavoratori diversi dai genitori nel caso questi siano anziani o impossibilitati fisicamente all’assistenza.

Assicurati INPS. L’INPS ha regolamentato con due circolari (133 del 17 luglio 2000 e 138 del 10 luglio 2001) la fruizione di tale beneficio, introducendo alcune particolarità rispetto alle indicazioni della norma istitutiva. Nel caso di figlio maggiorenne convivente con il genitore richiedente la concessione del congedo è possibile anche se l’altro genitore non lavora, o se sono presenti in famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile.
Nel caso invece di figlio handicappato maggiorenne non convivente con il richiedente, è necessario che sia garantita la continuatività ed l’esclusività dell’assistenza. Quindi se nel nucleo familiare del portatore di handicap, sono presenti altri soggetti (compreso l’altro genitore), non lavoratori, in grado di prestare assistenza, il congedo retribuito non può essere concesso. Altra particolarità introdotta dall’INPS, riguarda l’ipotesi in cui il disabile svolga attività lavorativa: in tal caso il congedo non può essere concesso.

ASSICURATI INDAP. L’INPDAP con la circolare del 10 gennaio 2002, n. 2 fornisce la propria interpretazione dell’articolo 80, comma 2 della Legge 388, proponendo una lettura più restrittiva di quella dell’INPS. Il periodo di congedo non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori. Se il figlio è minorenne è possibile fruire del beneficio anche se l’altro genitore non lavora. Se il figlio maggiorenne, non è necessariamente richiesta la convivenza ma, in tal caso, occorre che l’assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente (madre o padre che sia). Nell’ipotesi che l’altro genitore non lavori e vi sia convivenza con il figlio maggiorenne portatore di handicap, è necessario dimostrare l’impossibilità, da parte del genitore che non lavora, di prestare assistenza. Per quanto riguarda i fratelli o le sorelle (anche adottivi) del disabile grave, possono godere del congedo retribuito solo in caso di decesso dei genitori. Devono tuttavia risultare conviventi con il disabile sia che questi sia minorenne che maggiorenne.

NB.: I due anni di congedo retributo vengono riconosciuti solo nel caso in cui sia stato accertato l’handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non è sufficiente che sia stata riconosciuta un’invalidità totale che dia luogo all’erogazione dell’indennità di accompagnamento.

Per quanto riguarda invece l’astensione facoltativa, riteniamo si faccia riferimento a quella prevista dalla Legge 53/2000 e concessa ai lavoratori indipendentemente dal fatto che il figlio sia disabile. Se è così, la retribuzione, pur al 30 %, non corre alcun rischio di sospensione.

Congedi per educazione e assistenza ai figli

I genitori anche adottivi o affidatari possono avvalersi delle forme di congedo per assistere i figli fino agli otto anni di età previste dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53. La lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, può richiedere un periodo di astensione, frazionato o continuativo, non superiore ai sei mesi. Analogo periodo di astensione può essere richiesto dal lavoratore padre. Va sottolineato che entrambi i genitori possono ottenere i permessi senza però eccedere il limite complessivo di dieci mesi. Vi sono due eccezioni: qualora nel nucleo sia presente un solo genitore questi potrà ottenere di assentarsi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi; qualora il genitore padre chieda un permesso per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite è elevato a sette mesi e, quindi, se entrambi i genitori fruiscono di tali congedi il limite complessivo è elevato a undici mesi. Per fruire dei permessi il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

Anzianità di servizio: questi permessi sono computati nell’anzianità di servizio. Incidono invece negativamente sulla costituzione delle ferie, della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia, salvo disposizioni migliorative dei singoli Contratti Collettivi di Lavoro.

Retribuzione e contributi figurativi: fino al terzo anno di età del bambino spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo, complessivo fra genitori, di sei mesi. In questo periodo vengono anche versati i relativi contributi figurativi. Dopo i tre anni di età l’indennità del 30% e i contributi figurativi sono riconosciuti solo in caso di redditi particolarmente bassi.

Le disposizioni che permettono i congedi per cura, educazione, assistenza, malattia e allattamento sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari. Il limite di età del bambino in questo caso è più elastico; se il minore ha un’età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro per cura, educazione, assistenza o malattia può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Anticipazione del trattamento di fine rapporto Il Codice Civile (articolo 2120) prevede la possibilità di ottenere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) in caso di grave malattia del lavoratore o di un congiunto e per l’acquisto dell’abitazione.Viene ora introdotta una terza possibilità: l’anticipazione del TFR contestualmente alla richiesta dei permessi per educazione e assistenza ai figli oppure per congedi per la formazione. Per i dipendenti pubblici questa opportunità sarà disciplinata da uno specifico decreto.

Congedi per malattia del figlio

La Legge 8 marzo 2000, n. 53 prevede la possibilità per entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni.

Se il bambino è di età compresa fra tre e otto anni l’astensione è limitata a cinque giorni l’anno per ciascun genitore. Per fruire di questa agevolazione è necessario presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, oltre ad un autocertificazione in cui si dichiari che l’altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. Quando la malattia del bambino dà luogo ad un ricovero ospedaliero si interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

Contributi figurativi: fino ai tre anni di età del bambino i permessi sono coperti da contribuzione figurativa cioè sono computati nell’anzianità di servizio. Dopo i tre anni di età del bambino, i permessi sono coperti solo parzialmente a seconda del reddito dei richiedenti. Le disposizioni che permettono i congedi per cura, educazione, assistenza, malattia e allattamento sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari. Il limite di età del bambino in questo caso è più elastico; se il minore ha un’età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro per cura, educazione, assistenza o malattia può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Congedi per cause particolari e per gravi motivi familiari

La citata Legge 53/2000 prevede, all’articolo 4, la concessione di congedi per cause particolari che interessano la generalità dei lavoratori, non solo quindi quelli che assistono un familiare con handicap grave. Il Ministero della Solidarietà con Decreto 278 del 21 luglio 2000, ha precisato le modalità di accesso a questi congedi. Le forme di flessibilità previste sono due: i permessi retribuiti per il decesso o grave infermità di un familiare; i congedi non retribuiti per gravi motivi familiari. Sono previsti tre giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o grave infermità di:
coniuge, anche se legalmente separato; parente entro il secondo grado, anche non convivente;
componente della famiglia anagrafica (quindi anche famiglia di fatto).

Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi o non lavorativi e sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 104/1992 (lavoratori disabili e familiari di persone con handicap grave). I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici.
E’ possibile concordare con il datore di lavoro la fruizione dei tre giorni di permesso in modo articolato o frazionato; è possibile, quindi, in alternativa alla fruizione continua dei tre giorni, concordare una riduzione dell’orario lavorativo.

Per ottenere questi permessi è necessario presentare: per la grave infermità, documentazione rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, del medico di medicina generale oppure del pediatra di libera scelta; la documentazione va presentata entro cinque giorni dalla ripresa del lavoro. Il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica dell’effettiva gravità della patologia. Per il decesso, va presentata la relativa certificazione oppure una dichiarazione sostitutiva.

I congedi per gravi motivi familiari non sono retribuiti. Il congedo è pari a due anni nell’arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato. I gravi motivi devono riguardare:
i soggetti di cui all’articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche non conviventi; portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado; componenti della famiglia anagrafica (quindi anche famiglia di fatto). Fra i gravi motivi il Decreto 278/2000 elenca: le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone elencate sopra; le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone di cui al presente comma;
le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
le situazioni, a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali 3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Questo congedo (anche frazionato) può essere richiesto anche per il decesso di familiare nel caso in cui il lavoratore non abbia la possibilità di usufruire dei permessi di tre giorni in quell’anno (per esempio perché ne ha già usufruito).

La documentazione relativa alle patologie viene rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, del medico di medicina generale oppure del pediatra di libera scelta va presentata contestualmente alla richiesta di congedo. Entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal Decreto 278 e da ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il Decreto prevede che i singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che si andranno a definire disciplinino i procedimenti di richiesta e di concessione dei permessi. Alla conclusione del congedo il lavoratore ha diritto a riprendere il suo posto e la sua mansione. Il lavoratore inoltre può rientrare anche anticipatamente al lavoro dandone preventiva comunicazione all’azienda.

Congedi per la formazione

Vengono previste dalla Legge 53/2000 opportunità per la formazione e l’aggiornamento professionale. I dipendenti sia pubblici che privati, con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Il “congedo per la formazione” è quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione. Una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.Il congedo per formazione non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Il lavoratore può procedere al riscatto oppure al versamento dei relativi contributi relativi al periodo di congedo. Chi fruisce di questi congedi previsti, può, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l’età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento. Questa opportunità consente di evitare il riscatto o il versamento volontario dei contributi.Nel caso di comprovate difficoltà organizzative il datore di lavoro può rifiutare la domanda di congedo o può differirla. I singoli contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.

La norma inoltre afferma con chiarezza il diritto a proseguire i percorsi di formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali.

Anticipazione del trattamento di fine rapporto Il Codice Civile (articolo 2120) prevede la possibilità di ottenere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) in caso di grave malattia del lavoratore o di un congiunto e per l’acquisto dell’abitazione. Viene ora introdotta una terza possibilità: l’anticipazione del TFR contestualmente alla richiesta dei permessi per educazione e assistenza ai figli oppure per congedi per la formazione. Per i dipendenti pubblici questa opportunità sarà disciplinata da uno specifico decreto.

Pluralità di handicappati gravi nel nucleo familiare

A seguito del parere n. 785 emesso dal Consiglio di Stato il 14.6.95, sono state impartite disposizioni sia da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (circ. n. 20/95, che si riferisce ovviamente ai pubblici dipendenti) sia da parte del Ministero del Lavoro (circ. n. 59/96), in merito ad alcuni aspetti interpretativi connessi all’applicazione dell’art. 33 della legge 5.2.96, n. 104.

In adesione ai suddetti orientamenti si forniscono, pertanto, le seguenti disposizioni, da applicare nei confronti dei lavoratori aventi diritto ai benefici dell’art. 33 della legge n. 104 a carico dell’INPS (C INPS 211/96 p.1).

Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone handicappate gravi, bisognose di assistenza, può essere riconosciuta al lavoratore, dietro sua specifica richiesta ed al verificarsi di alcune condizioni, la possibilità di cumulare più permessi, sempre, però, nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare handicappato. Il cumulo dei benefici può essere chiesto dai genitori di figli di età superiore ai 3 anni ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini (entro il 3 grado) del soggetto handicappato.

Lavoro notturno e parenti di persone con disabilità

Lo svolgimento del lavoro notturno è disciplinato da una norma del 1977 (la Legge 9 dicembre 1977 n. 903, articolo 5) modificata successivamente dalla Legge 5 febbraio 1999, n. 25 (art. 17). La normativa vigente prevede che il lavoro notturno non debba essere obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

È opportuno sottolineare che la normativa non richieda la condizione di gravità dell’handicap ”art.5”.
1 - E’ vietato adibire le donne al lavoro, dalla ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2 – Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato: a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa; b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni”

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) ha definitivamente confermato le indicazioni precedenti. L’articolo 53 del Testo Unico è molto chiaro:

“Art. 53. Lavoro notturno (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)

1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. 2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

3. 3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.”

Prepensionamento

La Legge Finanziaria consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile), di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.

Solo in apparenza si tratta di una novità di grande spessore. Infatti usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto raggiunge il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo, ma l’importo della pensione sarà comunque proporzionata agli anni effettivamente lavorati.

Inoltre è il caso di specificare che la disposizione non riguarda i lavoratori parenti di persone con handicap grave, come da più parti era stato richiesto.

IN BASE ALL’ART. 80 COMMA 3 DELLA NUOVA FINANZIARIA. Può MATURARE FINO AD UN MASSIMO DI 5 ANNI DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA AI FINI PENSIONISTICI AGGIUNTI A QUELLI EFFETTIVI. Lei ha diritto a percepire la pensione con i suoi anni contributivi previsti (x + 5 figurativi) solo al raggiungimento dell’età anagrafica dei 55 anni; in alternativa decade il vincolo dei 55 anni se ha dai 37 ai 40 anni di contributi in base ai seguenti criteri: dal 2001 al 2004 con 37 anni di contributi – fino al 2004 con 38 – fino al 2007 con 39 – dal 2008 in poi con 40.


ART. 80 comma 3

A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

ott
27th

Convegno attività sportiva e disabilità SABATO 25 (2° TRANCE)

Posted by Edoardo

SABATO 25 OTTOBRE 2008

ORE 08.45 – 13.00

ATTIVITA’ SPORTIVA E DISABILITA’: UN UPDATE

Sala Congressi
Casa di Cura Domus Salutis
1° Sessione
Ore 08.45
Inizio lavori
Ore 09.00
L’attività sportiva nella persona con diversa abilità: analisi dei benefici e dei rischi
Dr. Luciano Bissolotti
Ore 09.20
La prevenzione e la cura dei traumi da sovraccarico: strategie riabilitative
Dr.ssa Carla Calabretto
Ore 09.40
Lettura Magistrale :La risposta all’esercizio nel soggetto paraplegico
Prof. Claudio Orizio
Ore 10,00
Analisi biomeccanica del gesto sportivo durante handbike
Dr. Massimiliano Gobbo
Ore 10.20
Metodologia dell’allenamento su handbike
Dott. Gaffurini Paolo
Ore 10.40
Discussione
Ore 11.00
coffee break

2° Sessione

Ore 11.20
L’esercizio fisico adattato post –stroke
Dott. Franco Molteni
Ore 11,40
L’esercizio fisico adattato nel paziente cardio-operato
Dott.ssa Anna Mazzoletti

Ore 12.00
L’esercizio fisico adattato nel paziente vasculopatico

Dott. Marco Martinelli
Ore 12.20
L’esercizio fisico adattato nel paziente pneumopatico
Dr Giovanni Aliprandi
Ore 12.40
Il territorio come palestra
Dr Michele Scarazzato
Ore 13.00 -13,30
Discussione plenaria e compilazione del questionario di verifica finale

chiusura lavori

COMITATO SCIENTIFICO
Dr. Luciano Bissolotti: Casa di Cura Domus Salutis – Brescia
Dr.ssa Carla Calabretto: Casa di Cura Domus Salutis – Brescia
Prof. Claudio Orizio: Università degli studi di Brescia
DOCENTI
• Dr. Aliprandi Giovanni: Casa di Cura Domus Salutis – Brescia
• Dr. Bissolotti Luciano: Casa di Cura Domus Salutis – Brescia
• Dr.ssa Calabretto Carla: Casa di Cura Domus Salutis – Brescia
• Dott. Gaffurini Paolo : Università degli studi di Brescia
• Dr. Gobbo Massimiliano: Università degli studi di Brescia
• Dr. Martinelli Marco: Casa di Cura Domus Salutis – Brescia
• Dr.ssa Mazzoletti Anna: Casa di Cura Domus Salutis – Brescia
• Dr. Molteni Franco: Ospedale Valduce “Villa Beretta “ – Costamasnaga (RC)
• Prof. Orizio Claudio: Università degli studi di Brescia
• Dr. Passeri Emilio Valter: Casa di Cura Domus Salutis – Brescia
• Dr. Scarazzato Michele: Casa di Cura Domus Salutis – Brescia
La quota d’iscrizione per esterni
è di: 30,00 € comprensiva di:
• Kit congressuale
• Attestato di partecipazione
• Pausa caffè

le28099attivita-fisica-adattata_-analisi-dei-benefici-e-rischi_bissolotti

la- prevenzione-e-la-cura-dei-traumi-da-sovraccarico_-strategie-riabilitative_passeri

la-risposta-alle28099esercizio-nel-soggetto-paraplegico_orizio

le28099esercizio-fisico-adattato-nel-paziente-vasculopatico_martinelli

le28099esercizio-fisico-adattato-nel-paziente-cardioperato_mazzoletti

ott
27th

MARATONA DI VENEZIA

Posted by Edoardo

VENEZIA, 24 OTT- Venicemarathon aperta ai disabili, grazie al sistema di passerelle realizzato per la gara:

testimonial dell’iniziativa Oscar Pistorius.

GRANDE RISULTATO PER GIANCARLO MERITI !!!!!

Maratona di Venia 26 ottobre 2008.

E’ stata la mia prima maratona che ho fatto nel 2002
Eravamo 21 partecipanti e 6400 maratoneti.
E’ una delle poche maratone italiane internazionali.
Siamo partiti alle 9.05 in diretta TV su rai3
Il tempo era gradevole, caldo per la stagione. Si è creato subito un gruppetto di 6 persone, ma non c’era molta collaborazione fra di noi.
Dopo il decimo km Cattai si è staccato e non sono riuscito a stargli a ruota. Sempre poca collaborazione fra noi e al diciottesimo siamo rimasti in 3.
Dopo qualche chilometro abbiamo deciso di aiutarci dandoci i cambi, ma ha durato per solo 7km. In quel momento abbiamo alzato di molto la media ed evidentemente non tutti pensavano di tenere il ritmo per cui dal 25esimo, pur rimanendo insieme ognuno faceva gara a se.
Dal 30km c’era molto vento ed io lo soffro molto per cui ho dovuto impegnarmi molto perché nessuno dava il cambio.
Arrivati al ponte della libertà sembrava fatta, ma mancavano ancora 8km. Dopo il ponte sono riuscito a presentarmi primo del terzetto al primo del 23 ponti.
Arrivato all’ultimo ponte, 500mt prima del traguardo, ho sentito lo speeker pronunciare il mio nome e solo allora ho realizzato che era finita e che ero secondo.
Se è vero che la presenza negli ultimi 2km dei ponti sfalsa un po’ la gara, perché è difficilissimo superare in quel tratto, è altrettanto vero che l’emozione della gente lungo il percorso, in particolar modo a Venezia dove passi fra la gente assiepata dietro le transenne, e un’emozione inimmaginabile.
Quest’anno ospite d’eccezione era Oscar Pistorius ed essere premiato da lui è stato un’emozione ancora più grande del mio piazzamento.

Potete trovare la cronaca della giornata sul sito della Venice Marathon:

Quest’anno c’è anche la possibilità di vedere il video andando nella sezione risultati e selezionando la categoria disabili… peccato che manca l’arrivo perché siamo arrivati prima che attivassero le web-cam.

KM 30 Parco san Giuliano:

Km 21 Mestre:

ott
22nd

AGEVOLAZIONI

Posted by Edoardo

SCARICA LA GUIDA ALLE LEGGI ED AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI
AGGIORNATA CON LA NORMATIVA IN VIGORE A MAGGIO 2008

guida_disabili

ott
22nd

Breve storia del Comitato paralimpico

Posted by Beppe
Storia del Comitato Paralimpico Italiano
Se il movimento paralimpico internazionale deve la sua nascita al neurochirurgo inglese Sir Ludwig Guttmann, il primo ad avviare alla pratica sportiva i reduci britannici che, nel corso della II Guerra Mondiale, riportando una lesione midollare, venivano ricoverati presso la “Spinal Injuries Unit” di Stoke Mandeville, il “Padre” della Sport Terapia e del paralimpismo in Italia è stato invece il dottor Antonio Maglio. Senza il suo lavoro e la sua totale dedizione, che durò dal 1935 anno di conseguimento della laurea in medicina e chirurgia all’Università di Bari fino al giorno della sua scomparsa avvenuta a Roma il 7 gennaio del 1988, Roma e l’Italia non avrebbero avuto il privilegio di aver dato i natali ai Giochi Paraolimpici estivi, senza contare che migliaia di persone disabili in Italia devono alle sue intuizioni la loro salute, il prolungamento delle aspettative di vita ed il loro reinserimento nella società civile.

Egli infatti è stato realmente l’ideatore ed il propugnatore della prima Olimpiade per atleti paraplegici. In Italia erano i primi Anni ’50 e, purtroppo, imperava una scarsa Cultura in materia di handicap che attanagliava le persone comuni in opprimenti pregiudizi spesso conseguenza di confinamento e di rifiuto della persona disabile. Ma Antonio Maglio impresse una nuova concezione della disabilità attuando, seguendo le esperienze di paesi più evoluti quali la Germania e l’Inghilterra, nuove metodologie terapeutiche per i pazienti neurolesi.

Le risultanze dei suoi nuovi metodi furono immediatamente positive: riduzione del tasso di mortalità e attenuazione degli stati depressivi dei soggetti che ebbero la fortuna di essere compresi tra quelli ospiti del Centro Paraplegici di Ostia “Villa Marina” che aprì i battenti nel giugno del 1957 per volere dell’Inail di cui Antonio Maglio fu vicedirettore nonché primario del Centro che, presto, divenne famoso in tutto il Paese e all’estero. Egli fece esattamente quello che Ludwig Guttmann praticava a Stoke Mandeville ma ampliò notevolmente i programmi moltiplicando le attività fisiche attraverso numerose discipline sportive e utilizzando lo spirito agonistico quale sprone a reagire e ritrovare se stessi e le proprie abilità: nuoto, pallacanestro, tennistavolo, getto del peso, lancio del giavellotto, tiro con l’arco, scherma e corsa in carrozzina.

In questa crescita l’Inail ha avuto un ruolo fondamentale perché l’ente, sotto la spinta di Antonio Maglio e di alcuni volenterosi professori di educazione fisica, finanziò da subito la pratica sportiva dei paraplegici, tanto che nel 1964 l’Italia partecipò con due rappresentative di atleti di cui una sotto la sigla dello stesso Inail (l’altra sotto quella dellOnig, Opera nazionale invalidi di guerra) sebbene uniti dal tricolore. Dal confronto con le altre Nazioni ai Giochi Paralimpici di Tokyo 1964 (ancora però si chiamavano Giochi internazionali di Stoke Mandeville) emerse l’arretratezza del nostro movimento rispetto a Paesi come Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Spagna, Olanda e Germania rappresentate da una Federazione o Comitato nazionale paralimpico riconosciuto dal relativo Comitato Olimpico e, in altri casi, con finanziamento e sostegno diretto da parte dello Stato. Fino al  1972 era ancora il Centro Inail di Ostia a finanziare e potenziare lo sport dei paraplegici e quando la gestione dello stesso passò all’Ente Ospedaliero regionale si rischiò addirittura di non partecipare ai Giochi di Heidelberg ’72 per mancanza di fondi.

Solo nel 1974 si arrivò alla costituzione dell’Associazione Nazionale per lo sport dei paraplegici (Anspi) per promuovere, sviluppare e disciplinare lo sport di questi atleti quale strumento di recupero e quale mezzo di salute cominciando così ad affacciarsi un’accezione di sport quale diritto per tutti i cittadini disabili. Si partecipò così, per la prima volta, ai Campionati Europei di atletica leggera (Vienna 1977) e a quelli di basket in carrozzina (Olanda 1977).

 

Fu un primo passo, ma le esigenze divennero molteplici, gli impegni nazionali e internazionali si moltiplicarono in fretta come pure la domanda di sport da parte delle persone con altre tipologie di handicap. Per tutti gli anni ’70, poi, la Fisha (Federazione italiana sport handicappati), che fino al 1978 agì come Anspi, operò nel tentativo di stabilire un rapporto solido e chiaro con il Comitato Olimpico Nazionale.

 

Il 1981 vide poi a Roma una grande manifestazione di atletica leggera, scherma, nuoto e pallacanestro e, allo Stadio dei Marmi, divenne storica l’impresa del canadese Arnie Boldt che, nel salto in alto, saltò con una sola gamba la misura eccezionale di 2 metri e 4 centimetri. Fu lo stesso Boldt a rappresentare tutti i disabili al Giubileo degli Sportivi celebrato da Papa Giovanni Paolo II allo Stadio Olimpico in Roma.

Nello stesso anno la Fisha ottenne l’adesione al Coni, compiendo il primo significativo passo verso il riconoscimento dell’attività sportiva svolta dalle persone con disabilità. Sei anni dopo, nel 1987, il Comitato Olimpico decretò il riconoscimento giuridico della Fisha ed il suo ingresso nell’olimpo delle Federazioni Sportive Nazionali. Il Presidente della Fisha (che estendeva la sua competenza anche in materia di disabilità mentale) entrò, così, di diritto nel governo dello sport nazionale rappresentando anche la Fics (Federazione Italiana Ciechi Sportivi) e la Fssi (Federazione Sportiva Silenziosi Italiana).

La costituzione della Federazione Italiana Sport Disabili avvenne nel novembre del 1990, risultante quindi dall’unificazione volontaria delle tre federazioni sportive competenti in materia di handicap: la Fisha (Federazione Italiana Sport Handicappati), la Fics (Federazione Italiana Ciechi Sportivi) e la Fssi (Federazione Italiana Silenziosi d’Italia). E’ in questo contesto che gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale ricevono pari dignità e considerazione alla stregua dei loro ‘’colleghi’’ con disabilità fisica e sensoriale.

Nel 1996 però il movimento sportivo dei Silenziosi si scorporò dalla Fisd, in quanto il Ciss (Comitato Internazionale Sport Silenziosi) non aderisce ai principi ed ai programmi Olimpici e Paralimpici.

 

Oggi sul piano giuridico il movimento paralimpico ha compiuto un ulteriore passo. Lo Stato ha attribuito compiti aggiuntivi alla Federazione Italiana Sport Disabili individuandola quale Comitato Italiano Paralimpico (Cip), un ente che va al di là della semplice preparazione delle squadre agonistiche impegnate a partecipare ai Campionati e alle manifestazioni del calendario internazionale sanzionato dall’International Paralympic Committee. La legge istitutiva del Comitato Italiano Paralimpico (Legge n°  189 del 15 luglio 2003) ed il successivo recente decreto di attuazione (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 aprile 2004), infatti, hanno riconosciuto la valenza sociale dell’organismo che mira a garantire il diritto allo sport in tutte le sue espressioni “promuovendo la massima diffusione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di età e di popolazione” affinché ciascun disabile abbia l’opportunità di migliorare il proprio benessere e di trovare una giusta dimensione  nel vivere civile proprio attraverso lo sport quale strumento di recupero, di crescita culturale e fisica nonché di educazione dell’individuo disabile e non.

Alla luce di ciò il Comitato Italiano Paralimpico è l’ente individuato dal Legislatore quale distributore di benessere e quale responsabile dello svolgimento della pratica sportiva da parte della popolazione disabile a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità e, dunque, quale soggetto deputato a riconoscere e coordinare le federazioni, le organizzazioni e le discipline sportive riconosciute dall’Ipc e dal Cio e comunque operanti sul territorio nazionale che curino prevalentemente l’attività sportiva per disabili.

ott
21st

Infortuni sul lavoro – informazioni e normative -

Posted by Beppe

 

Infortuni sul lavoro

 

 

Le cause possono essere molteplici, dal malore alla semplice distrazione, dall’uso improprio delle attrezzature all’incidente da stress. Prevenire gli incidenti non è sempre facile, per questo esistono controlli sanitari e accertamenti periodici che verificano non solo il corretto funzionamento dei macchinari, ma anche l’idoneità fisica e lo stato di salute dei lavoratori.

L’ INFORTUNIO SUL LAVORO

Obbligo assicurativo

 

 

 

 

 

I datori di lavoro sono obbligati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tutti i lavoratori dipendenti che si vengono a trovare nelle condizioni previste all’art. 1 del D.P.R. 1124/65. Dal 16/03/2000 l’obbligo è stato esteso ai collaboratori coordinati e continuativi, ai dirigenti e agli sportivi professionisti.

L’assicurazione è affidata all’INAIL (istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro).

L’assicurazione allo scopo di garantire ai lavoratori dipendenti, in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, la necessaria tutela fisica, giuridica, sanitaria ed economica.

Definizione

 

L’infortunio è l’evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2, D.P.R. 1124/65).

&

 

Si considera infortunio l’infezione carbonchiosa e, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 226 del 04.06.1987, anche l’infezione malarica.

&

 

Causa violenta. La causa violenta consiste in un fattore che opera dall’esterno, con azione intensa e concentrata nel tempo (Cassazione n. 221 del 14.01.1987).

&

 

Infortunio è considerato tale, e quindi indennizzabile, anche quando a determinare l’evento lesivo abbiano concorso, insieme alla causa violenta, preesistenti condizioni patologiche del lavoratore (Cass. n. 11559 del 06.11.1995).

&

 

Occasione di lavoro. Per occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l’attività produttiva si svolge e nella qual è e imminente il rischio di danno del lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da fattori e situazioni proprie del lavoratore, e così qualsiasi situazione ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto (Cass. n. 5019 del 21.05.1994; n. 925 del 15.02.1986).

&

 

Vi rientra anche il cosiddetto rischio improprio ossia quello inerente ad una prestazione non inerente all’attività tipica della specifica mansione (Cass. n. 4646 del 07.05.1998 -Tribunale di Milano, 15.12.1999).

Visite di controllo (

aggiornamento)

Cassazione – Sezione Lavoro Sentenza 9 nomembre 2002 n. 15773/2002

Anche in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti, il datore di lavoro ha il potere di sollecitare visite di controllo durante la degenza. L’obbligo di disponibilità del lavoratore assente per infortunio sul lavoro, pur non direttamente disciplinato dalle fasce orarie previste dal decreto legge 463/83 convertito in legge 638/83, è legittimamente regolabile dal contratto collettivo

 

 

 

 

 

 

 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Denunce

. Al verificarsi dall’infortunio, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 1124/65, deve redigere la richiesta di visita medica di infortunio(Mod.1-I) ed accompagnare (con spese a proprio carico) l’infortunato presso il più vicino ambulatorio INAIL, oppure al più vicino al pronto soccorso al fine di sottoporlo a visita medica.

Il datore di lavoro all’obbligo di tenere esposto in luogo apposito e in modo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall’INAIL (art. 92, comma 4, del D.P.R. 1124/65).

Se l’infortunio è prognosticato non guaribile entro 3 giorni, il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’evento sia all’INAIL (datore di lavoro soggetto all’assicurazione infortuni) sia all’autorità di pubblica sicurezza (tutti i datori di lavoro) con le modalità ed entro i termini del seguente schema:

 

 

 

 

 

INFORTUNIO IN ITINERE

Definizione

 

 

 

 

 

 

L’infortunio in itinere è quell’evento accidentale che può colpire il lavoratore mentre si reca o torna dal lavoro (rischio generico collegato all’attività lavorativa). Dal 1° gennaio 2000 opera al livello generale la disciplina normativa dell’assicurazione contro gli infortuni in itinere prevista dal seguente art. 12 del D.Lgs. 38/2000:

“Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida

Ne consegue che l’infortunio in itinere è assicurato quando l’infortunio stesso è occorso al

lavoratore:

durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;

durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;

durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

La copertura assicurativa non opera:

in caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o comunque non necessitata; qualora l’infortunio sia direttamente causato dall’abuso di alcolici, psicofarmaci o dal lusso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;

nell’ipotesi in cui il conducente del veicolo sia sprovvisto della patente di guida.

È assicurato l’infortunio occorso, nelle condizioni indicate, anche con il proprio mezzo di

trasporto privato purché necessitato.

L’interruzione o la deviazione sono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore,

ad esigenze essenziali o improrogabili o per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti

.

.

&

 

L’infortunio in itinere è riconosciuto indennizzabile dall’INAIL quando il suo verificarsi sia strettamente connesso alla prestazione lavorativa (Cass. n. 12122 del 28.11.1998), cioè quando al rischio generico che incombe su qualsiasi cittadino si aggiunge un elemento che lo trasformi in rischio specifico.L’INAIL, con riferimento all’orientamento della giurisprudenza in materia*, prima di procedere ad indennizzare una infortunio in itinere occorso al lavoratore che si sia servito

(per recarsi e tornare dal lavoro) di mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici, si accerta che:

i mezzi pubblici di trasporto non coprano l’intero percorso abitazione-lavoro;

 

gli orari dei mezzi pubblici non siano accettabili rispetto all’orario di lavoro;

le condizioni del servizio pubblico siano tali da creare rilevante disagio al lavoratore;

non siano approntati dal datore di lavoro mense ed alloggi idonei a consentire la sosta e il pernottamento dei lavoratori, qualora la distanza dal luogo di abitazione sia tale da rendere indispensabile detto pernottamento;

sia salvaguardata la libertà di scelta da parte del lavoratore del luogo di abitazione.

 

&

 

Costituisce infortunio in itinere indennizzabile quello occorso al lavoratore investito da un’auto durante la pausa per il pranzo nel tragitto per raggiungere la mensa convenzionata con l’azienda, ricorrendo la condizione dell’inerenza dello spostamento all’attività lavorativa prestata (Cass. n. 6374 del 13.07.1996);

&

 

non è infortunio in itinere l’infortunio occorso durante il tragitto azienda-casa per recarsi a pranzare durante l’intervallo(Cass. n. 1582 del 21.02.1997);

&

 

costituisce infortunio in itinere l’essere investiti mentre si attraversa la strada per prendere l’autobus, al termine del turno di lavoro, se l’incidente è occorso a causa della stanchezza acquisita da una giornata di lavoro (Cass. n. 3970/98);

&

 

la mancanza del mezzo pubblico non giustifica l’indennizzabilità dell’infortunio occorso usando l’auto personale per recarsi al lavoro, se il tragitto casa-lavoro è ragionevolmente percorribile a piedi. Nella valutazione occorre tener conto dell’età e dello stato di salute del lavoratore, oltre che delle asperità del percorso e delle condizioni del lavoro (Cass. n. 8929 del 11.09.1997).

&

 

Trasferta. La Cassazione (sentenza n. 1413 del 24.02.1990) ha stabilito che il caso di trasferta del lavoratore senza imposizione del luogo del soggiorno da parte del datore di lavoro (lasciato a libera scelta del lavoratore), concreta un’ipotesi di rischio “elettivo”, cioè non immediatamente connesso con la prestazione lavorativa, con la conseguenza che all’infortunio occorso al lavoratore durante il percorso per recarsi all’albergo prescelto non può riconoscersi la natura di infortunio in itinere.

*(Cass. n. 3495 del 21.06.1979; n. 1004 del 05.02.1983; n. 3296 del 09.05.1984; n. 2837 del 03.06.1985; n. 6382 del 22.07.1987; n. 2291 del 24.02.1992; n. 12179 del 10.12.1993; n. 6531 del 09.06.1995; n. 3970/98).

INCHIESTA GIUDIZIARIA

Segnalazione dell’infortunio

 

L’autorità di pubblica sicurezza è tenuta a trasmettere in ogni caso di infortunio mortale o grave da prevedersi la morte o un’inabilità assoluta superiore ai 30 giorni, una copia della denuncia di infortunio al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l’infortunio, in modo che questi possa procedere ad aprire, entro 4 giorni, un’inchiesta sull’accaduto per verificarne circostanze, cause e responsabilità (art. 56, D.P.R. 1124/65).

Registro infortuni

 

Il datore di lavoro e il dirigente che esercitano e dirigono “in tutti i settori di attività privati o pubblici”, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti ad approntare un registro nel quale annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro (sono escluse le malattie professionali) che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno (dal

07.05.1996), [(D.Lgs. 626/94, art. 4 comma 5, lettera o), così come modificato dal D.Lgs. 242/96].

 

INDENNITA’ TEMPORANEA INAIL

 

Misura

 

All’infortunato è corrisposta da parte dell’INAIL, a decorrere dal quarto giorno di infortunio e fino alla guarigione clinica, un’indennità economica giornaliera nelle seguenti misure

(art. 68 D.P.R. 1124/65):

 

 

 

Periodo*

 

 

 

Indennità

 

 

 

dal 4° al 90º giorno dalla 91º giorno alla guarigione 

60% della retribuzione media giornaliera** 75% della retribuzione media giornaliera**

 

*il giorno dell’infortunio non è compresso fra quelli da computare per la determinazione della durata delle conseguenze dell’infortunio stesso.

**la retribuzione giornaliera è quella calcolata sul guadagno medio orario dell’infortunato (indicato dal datore di lavoro nella denuncia di infortunio) degli ultimi 15 giorni immediatamente precedenti quello dell’infortunio, comprese le quote di ferie, festività e mensilità aggiuntive (art. 117, D.P.R. 1124/65 – Circ. INAIL: 49/78; 27/79; 72/86; 33/87). Nel caso in cui siano previste retribuzioni convenzionali, le indennità sono determinate sulla base di tali orari (art. 118 D.P.R.1124/65).

 

 
 

L’indennità è erogata per tutti giorni, compresi i festivi, cadenti nel periodo di infortunio

L’indennità può essere anticipata allo lavoratore, su richiesta dell’istituto (o previa

autorizzazione dell’istituto), direttamente dal datore di lavoro. L’indennità sarà

successivamente rimborsata al datore di lavoro dall’INAIL (art. 70 D.P.R. 1124/65).

Cumulabilità con altri istituti

L’indennità economica erogata dall’INAIL non è cumulabile con le seguenti prestazioni INPS:

indennità economica di malattia;

indennità economica di maternità;

indennità economica sanatoriale;

cassa integrazione guadagni.

È invece cumulabile con l’assegno per congedo matrimoniale che però deve essere corrisposto in misura pari alla differenza tra la retribuzione spettante nello stesso periodo e l’indennità INAIL (Circ. INPS n. 164 del 22.07.1997).

 

 

 

 

 

INDENNITA’ ECONOMICA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

 

Misura

Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 1124/65, è tenuto a corrispondere al lavoratore infortunato la seguente retribuzione:

Periodo

 

 

 

Retribuzione

 

 

 

Giorno dell’infortunio tre giorni successivi*

festività cadenti nel periodo di infortunio

altri periodi e/o integrazioni

 

100% della retribuzione 60% della retribuzione (salvo condizioni di miglior favore previste dal CCNL)

integrazione all’ indennità INAIL fino a raggiungere il 100%

vedere il CCNL di settore

 

*L’obbligo sussiste anche nel caso in cui la guarigione intervenga nei tre giorni. L’indennità compete anche per le giornate estive. 

 
 

CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE – Art. 48 – Infortunio sul lavoro

.Ogni infortunio di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto il quale provvederà affinché sia espletata, se del caso, la denuncia di legge.

Ai fini del presente articolo s’intende per infortunio sul lavoro quello riconosciuto come tale dall’istituto assicuratore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In caso d’infortunio sul lavoro per il quale intervenga l’INAIL, l’azienda corrisponderà all’operaio non in prova, dal 1° giorno di assenza dal lavoro e fino alla cessazione dell’indennità d’invalidità temporanea erogata dal predetto Istituto assicuratore, un’integrazione di tale indennità in modo da raggiungere il 100% della retribuzione normale netta.

Le indennità a carico dell’istituto saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell’INAIL o altro sistema analogo.

Il lavoratore che entro 3 giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario

.

Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a

mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso il lavoratore conserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di livello

.I lavoratori infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.

La conservazione del posto per gli operai assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi, e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto

.

INDENNITA’ PERMANENTE INAIL

 

Definizione

L’art. 74 del D.P.R. 1124/65 stabilisce quanto segue:

 

Inabilità permanente assoluta

 

 

 

Inabilità permanente parziale 

 

La conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga complessivamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro 

La conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l’attitudine alla lavoro 

 

 

 

 

 

 

L’indennità permanente viene corrisposta in relazione agli eventi verificatisi fino al 25 luglio 2000, in quanto con l’introduzione del risarcimento del danno biologico, essa è venuta meno.

 

 

Inabilità indennizzabile. L’infortunio o la malattia professionale (Corte Costituzionale n. 93/1997) che procura al lavoratore un’inabilità permanente in misura superiore al 10% dà diritto all’interessato di ricevere, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, una rendita rapportata al grado di inabilità sulla base delle aliquote indicate all’art. 74, comma 2, D.P.R. 1124/65.

 

 

Il lavoratore può essere sottoposto a visite periodiche su richiesta dello stesso lavoratore o per iniziativa dell’INAIL per un eventuale revisione della rendita (aggravamento o miglioramento). 

Misura

L’ammontare della rendita è determinato dall’INAIL con riferimento alla retribuzione

percepita dall’infortunato nei 12 mesi precedenti l’infortunio, comunicata all’istituto dal datore

di lavoro mediante l’utilizzo del mod. 29-I. Qualora il lavoratore non possa far valere 12 mesi

di retribuzione, l’ammontare riferito al minor periodo viene rapportato ad anno e cioè 300 volte

la retribuzione giornaliera. In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo

corrispondente a 300 volte la retribuzione media giornaliera diminuita del 30% ad un massimo

corrispondente a 300 volte la retribuzione giornaliera aumentata del 30%.

 

 

 

Si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro il guadagno medio orario percepito dall’infortunato (art. 116 D.P.R. 1124/65).

 

 

Nel caso in cui siano previste retribuzioni convenzionali, la rendita è determinata sulla base di tali salari (art. 118, D.P.R. 1124/65).

 

 

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o morte nel settore agricolo èprevista una retribuzione annua convenzionale da individuare con decreto ministeriale

(art. 234, D.P.R. 1124/65 e successive modificazioni).

Assegno integrativo

 

Nei casi in cui l’invalidità permanente assoluta comporti un’assistenza personale continua la rendita è integrata da un assegno mensile non cumulabile con altro assegno di accompagnamento (artt. 76 e 212, D.P.R. 1124/65).

 

&

 

L’assegno spetta anche nell’ipotesi di invalidità permanente assoluta sopravvenuta per cause indipendenti dall’infortunio sul lavoro precedentemente subito, non trovando applicazione il limite all’accertamento dell’aggravamento di cui all’art. 83 riferibile alla revisione della sola rendita (Cass. n. 763 del 26.01.1991). 

 

 

 

 

Beneficiario

 

 

 

Misura

 

 

 

Periodo

 

 

 

Coniuge

 

 

50%

 

 

Fino al nuovo matrimonio 

Figli

 

 

20% (per ogni figlio),40% se orfani di entrambi i genitori

 

 

 

50% se inabile al lavoro

 

Fino al compimento del 18° anno di età,21 se studenti di scuola superiore,

26 se universitari

 

per tutto il periodo di inabilità

 

Ascendenti o fratelli e sorelle (in mancanza del coniuge e figli) 

20%

 

 

 
Ai superstiti del lavoratore defunto è prevista altresì la corresponsione da parte dell’INAIL di un assegno una volta tanto cosiddetto funerario (artt. 85 e 233, D.P.R. 1124/65).

Divieto di cumulo

L’art. 1, comma 43, Legge 335/95 (riforma delle pensioni) ha introdotto, con decorrenza 17.08.1995, il divieto di cumulo tra la pensione di inabilità, di reversibilità o assegno ordinario di invalidità a carico dell’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia a carico dell’INAIL per lo stesso evento invalidante. Il divieto di cumulo opera fino a concorrenza della rendita stessa.

 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE

 

Indennità economica temporanea

Gli importi, corrisposti dall’INAIL (o direttamente dal datore di lavoro) a titolo di indennità

economica durante l’assenza dal lavoro del dipendente per infortunio o malattia professionale,

sono redditi soggetti a ritenuta fiscale (Circ. Direzione Generale Agenzia delle Entrate n.

38/8/2004 del 26.10.1979 – artt. 6 e 48 del D.P.R. 917/86 e art. 23 del D.P.R. 600/73).

A decorrere dal 1998 anche l’INAIL è diventato sostituto d’imposta

Il lavoratore può chiedere al proprio datore di lavoro, entro il 12 gennaio dell’anno successivo

a quello di riferimento, di tenere conto durante le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno

(o di fine rapporto) anche delle somme in argomento e delle eventuali ritenute operate

dall’istituto.

Le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di integrazione sono soggette sia a ritenute

fiscali sia a ritenute previdenziali e assistenziali.

Rendita per inabilità permanente

Le rendite di inabilità permanente (assoluta o parziale), gli assegni integrativi per l’assistenza personale continuativa, le rendite per il caso di morte, i sussidi funerario i e le rendite di passaggio (per la silicosi ed asbestosi), sono esclusi, per la loro natura risarcitoria, dalla formazione del reddito da assoggettare a IRPEF (Circ. Ministero delle Finanze n. 23-8/780 del 20.06.1986).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALATTIE PROFESSIONALI

 

Definizione in generale

Nell’attuale sistema delle malattie professionali (sia nell’industria che nel settore agricolo) a

seguito delle sentenze n. 179/88 e 206/88 della Corte Costituzionale, per malattie professionali

devono intendersi sia quelle tassativamente elencate dalla legge, contratte nelle lavorazioni

indicate (malattia professionale tabellata), sia quelle non espressamente elencate, ma di precisa

origine professionale (malattia professionale non tabellata).

Il quadro complessivo con le relative differenze può così riassumersi, tenuto conto che deve

trattarsi di malattia professionale contratta nell’ambito delle lavorazioni soggette ad

assicurazione:

 

 

.

Caso

 

 

 

Conseguenza

 

 

 

Adempimenti del lavoratore

 

 

 

Malattia professionale tabellata

 

 

 

Se la malattia viene denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità, contenuti nella “Tabella” sussiste la presunzione legale dell’origine professionale

 

 

&Deve provare nello svolgimento di mansioni rientranti nell’ambito delle lavorazioni tabellate e l’esistenza di una malattia espressamente prevista (Cass. n. 2565 del 03.03.1992)

Malattia professionale tabellata denunciata oltre i termini massimi

 

 

 

se è il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini previsti, fruisce della presunzione legale dell’origine professionale in mancanza di dimostrazione il lavoratore deve provare l’origine professionale della malattia

 

occorre provare la verificazione clinica nei termini della Tabella, oltre a quanto indicato nel caso precedente oltre a quanto indicato nel caso precedente occorre provare:

1. l’esposizione al rischio rispetto alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata del lavoro

2. l’esistenza della malattia, l’evoluzione e quando è insorta (mediante il certificato)

 

Malattia professionale

non tabellata

 

 

 

Il lavoratore deve provare l’origine professionale della malattia

 

 

Deve essere provata:1. l’esposizione al rischio (mansioni svolte, condizioni di lavoro, durata ed intensità dell’esposizione);

2. esistenza della malattia mediante certificazione sanitaria;

3. attestazione del primo certificato della presunta origine professionale della malattia.

L’accertamento dell’origine professionale della malattia da un punto di vista medico legale

 

 

 

 

 

 

 

Condizioni per il riconoscimento della malattia

In qualsiasi caso di malattia professionale (tabellata o non) occorre che si determinino le seguenti circostanze affinché sia riconosciuta l’origine professionale della malattia:

la malattia deve essere stata contratta a seguito dell’esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni assicurate (artt. 1, 206, 207e 208 del D.P.R. 1124/65);

il lavoratore deve essere persona assicurata contro gli infortuni e le malattie professionali (artt. 4 e 205 D.P.R.1124/65);

deve sussistere un rapporto causale diretto ed efficiente tra l’origine professionale e la malattia, a differenza dell’infortunio per la cui esistenza è sufficiente un rapporto occasionale con il lavoro;

la malattia deve rappresentare l’effetto di una graduale e progressiva azione causata dei fattori professionali;

altrimenti si ha a infortunio sul lavoro o malattia comune.

Per lo sviluppo della malattia professionale possono concorrere anche altre concause extra lavorative, purché non risultino le sole responsabili della malattia (Circ. INAIL n. 29 del 24.04.1991).

&

 

Non è malattia professionale l’allergia contratta da infermiera a seguito dell’inoculazione di un vaccino e non da un’esposizione continua con la sostanza iniettata (Cass. n. 3393 del 19.03.1992).

&

 

Malattie tabellate. La giurisprudenza riconosce possibile un allargamento delle voci elencate nella Tabella (approvata con D.P.R. n. 336 del 13.04.1994) attraverso un’interpretazione estensiva a favore delle lavorazioni non espressamente previste, ma da ritenersi implicitamente incluse in virtù dell’identità degli elementi essenziali (Cass. n. 13176 del 07.12.1991).

Malattie non tabellate

. In questo caso l’INAIL ha fornito delle linee guida (Circ. n. 35 del 16.07.1992) da cui si può ricavare quali siano le malattie non tabellate che, a determinate condizioni, possono essere riconosciute come malattie professionali dall’INAIL.

&

 

La tutela assicurativa è estesa alle malattie non tabellate purché il lavoratore fornisca la prova del collegamento eziologico fra la malattia e l’attività lavorativa svolta (Cass. n. 7395 del 09.08.1996).Denuncia della malattia professionale: schema riassuntivo

 

 

 

 

 

→ → → →

Manifestazione della malattia professionale

 

La malattia professionale si considera manifestata dal 1° giorno successivo di completa astensione dal lavoro. Se non si determina astensione dal lavoro la denuncia può essere fatta oltre termini dimostrando che la malattia si è verificata entro i termini previsti o che comunque ha un’origine professionale (art.135 D.P.R. 1124/65 modificato dalla sentenza n. 206/88 della Corte Costituzionale).

Certificato medico

 

 

 

 

Il medico è inoltre obbligato (art. 139 D.P.R. 1124/65), all’atto del loro riconoscimento, a denunciare all’Ispettorato del lavoro competente territorialmente le malattie professionali indicate nel D.M. 18.04.1973.Deve contenere le generalità del lavoratore, il domicilio o il luogo di ricovero, una relazione particolareggiata dei sintomi accusati dall’ammalato e di quelli rilevati dal medico, oltre a tutte le notizie ritenute necessarie (art. 53 D.P.R. 1124/65).

Malattia

 

 

 

Condizioni per il riconoscimento di malattia professionale

 

 

 

Malattie da posizioni incongrue (a carico della colonna vertebrale, articolazioni, sistema muscolare e circolatorio)

 

 

esistenza di un rischio professionale in grado di influenzare più di ogni altro fattore extra lavorativo l’insorgere della malattia dimostrazione mediante un quadro clinico e radiologico della localizzazione della malattia rispetto alla normalità della popolazione

dimostrazione mediante dati statistici di una maggiore incidenza della malattia presso una certa categoria professionale

 

Malattie derivanti da strumenti vibranti non tabellate in quanto provocate da utensili non compresi nelle voci

 

 

comprovata esigenza di un effettivo e prolungato rischio da verificare in base alla frequenza ed accelerazione delle vibrazioni significatività degli esamini strumentali specifici

 

Malattie allergiche per la cute e all’apparato respiratorio dovute a sostanze non tabellate

 

 

effettuazione di test allergometrico da cui risulti l’origine professionale 

 

RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEL DATORE DI LAVORO

In linea di massima la legge (art. 10 D.P.R. 1124/65) esonera dalla responsabilità civile il datore di lavoro assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi ai propri lavoratori.

La responsabilità civile permane (nonostante l’assicurazione) invece nei seguenti casi:

condanna penale del datore di lavoro per un fatto perseguibile d’ufficio, ossia per le sole ipotesi per le quali non sia necessaria la querela del lavoratore;

per fatto da imputarsi a coloro che sono stati incaricati dalla direzione o sorveglianza dal datore di lavoro, qualora essi debbano risponderne in base alle norme del codice civile e cioè nel caso di sentenza di condanna penale nei confronti dell’incaricato in conseguenza dell’infortunio del lavoratore e se sussiste l’obbligo civile del datore di rispondere delle azione dei propri dipendenti (art. 2947 Codice Civile).

&

 

Responsabilità penale del datore di lavoro. L’accertamento del reato può essere compiuto dal giudice civile, a seguito dell’azione dell’infortunato, anche nel caso in cui vi sia un provvedimento di archiviazione o un proscioglimento in sede istruttoria del datore di lavoro o di un suo dipendente incaricato (sentenza n. 118 del 22.04.1986 Corte Costituzionale).

Risarcimento del danno

 

Dall’importo liquidato all’infortunato a titolo di risarcimento va detratto quanto pagato

dall’INAIL al titolo di indennizzo (art. 10, c. 6 D.P.R. 1124/65).

 

 

 

 

 

 

&

 

Il danno biologico (danno alla vita di relazione), non collegato alla perdita o alla riduzione della capacità lavorativa, derivante dall’infortunio deve essere risarcito anche nel caso in cui lo stesso non superi l’importo dell’indennità corrisposta dall’INAIL (sentenza n. 485 del 27.12.1991 Corte Cost.). Il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di 5 anni dal momento in cui si èverificato il fatto illecito (art. 2947 C.C.).

Azione di regresso dell’INAIL

Nel caso di responsabilità penale del datore di lavoro o del suo dipendente, l’INAIL può agire nei confronti del datore di lavoro civilmente responsabile per richiedergli le indennità comunque dovute al lavoratore infortunato (art. 11 D.P.R. 1124/65).

 

&

 

L’accertamento della responsabilità civile del datore di lavoro e quindi la possibilità diesercitare l’azione di regresso sussistono anche nel caso di proscioglimento o di archiviazione

in sede penale del relativo procedimento penale (sentenza n. 102 del 19.06.1981 Corte Cost.).

L’azione di regresso si prescrive nel termine di 3 anni a decorrere dal momento del passaggio

in giudicato della sentenza penale o civile che decide la responsabilità del datore di lavoro.

 

&

 

Nel caso invece di sentenza di proscioglimento l’INAIL deve proporre l’azione di regresso nel termine di decadenza di 3 anni (Cass. n. 3288 del 16.04.1997).Se l’infortunio deriva da colpa di un terzo estraneo al rapporto di lavoro, quest’ultimo è obbligato a risarcire il danno in base alle norme del Codice Civile

.

Azione di surroga dell’INAIL

L’INAIL può agire direttamente nei confronti del terzo responsabile surrogandosi, in base all’art. 1916 C.C., nei diritti del lavoratore infortunato a condizione che:

vi sia responsabilità del terzo;

l’INAIL abbia indennizzato il lavoratore.

 

&

 

Nel caso di concorso di colpa del lavoratore infortunato l’INAIL ha diritto ad ottenere dalresponsabile l’intero ammontare della prestazione liquidata (Cass. n. 524 del 17.01.1992).

PRESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

L’azione per conseguire le prestazioni economiche relative all’infortunio e alla malattiaprofessionale si prescrive nel termine di 3 anni dal giorno dell’infortunio o da quello dellamanifestazione della malattia professionale (art. 112 D.P.R. 1124/65).

 

 

Riferimenti legislativi e circolari

&

 

Estratti di sentenze della Corte Suprema di Cassazione

 

MALATTIA e INFORTUIO sul LAVORO

 

Premessa e fondamentali fonti legislative

 

La tutela del lavoratore temporaneamente inabile al lavoro è da tempo una realtà nell’ambito del nostro ordinamento. La notevole rilevanza sociale della fattispecie in esame ha infatti determinato un’articolata produzione di norme volte, principalmente, ad evitare che il lavoratore in stato di malattia o infortunio sul lavoro possa rimanere privo di mezzi di sostentamento e, secondariamente, a consentire al lavoratore stesso la possibilità di sottoporsi alle cure necessarie senza ostacoli o remore di sorta.

Appare pertanto evidente come le forme di tutela in questione siano indirizzate a garantire diritti di rilevanza costituzionale.

Le fondamentali norme vigenti in materia sono le seguenti:

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

 

(proclamata in occasione del Consiglio europeo di Nizza, il 7 dicembre 2000)

 

CAPO IV

Solidarietà

Articolo 31

 

 

Condizioni di lavoro giuste ed eque

 

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

 

 

Articolo 34

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

 

Articolo 35

 

Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

 

 

 

Costituzione della Repubblica italiana

 

Titolo II

Rapporti etico- sociali

 

Articolo 32

 

 

La Repubblica tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e nell’interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

 

Titolo III

Rapporti economici

 

Articolo 36

 

 

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

 

 

 

 

 

Codice civile

Libro V

Del Lavoro

Titolo II

Del lavoro nell’impresa

 

Articolo 2087

 

Tutela delle condizioni di lavoro.

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Articolo 2110

 

Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

. In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, è dovuta al prestatore di lavoro alla retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi, dagli usi o secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzi dette deve essere computato nell’anzianità di servizio.

 

 

 

 

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300
(Statuto dei lavoratori)

 

Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

Titolo I

Della libertà e dignità del lavoratore

Articolo 9

Tutela della salute e dell’integrità fisica

. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (G.U. n. 265 del 12 novembre 1994 – Suppl.ord.), integrato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242

Titolo I

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 3

Misure generali di tutela

 

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; c) riduzione dei rischi alla fonte; d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro; l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona; n) misure igieniche; o) misure di protezione collettiva ed individuale;

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 4

Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornisce ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi individuali messi a loro disposizione;

g) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva;

h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all’art. 19, comma 1, lettera e);

n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possono causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;

o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all’art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità di modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;

p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);

q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

 

 

Titolo V

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 

Articolo 47

Campo di applicazione

 

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.

2. Si intendono per:

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso-lombari;

b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare.

Articolo 48

Obblighi dei datori di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all’allegato VI.

3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.

4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:

a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico in base all’allegato VI;

b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l’altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’allegato VI;

 

ott
21st

Carta del DIRITTI dei Disabili

Posted by Beppe

Dichiarazione dell’Onu sui diritti dei portatori di handicap

L ‘Assemblea Generale,
Consapevole dell’impegno che gli Stati Membri hanno assunto, in virtù dello Statuto delle Nazioni Unite, di agire sia congiuntamente che separatamente, in collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per favorire il miglioramento dei livelli di vita, il pieno impiego e condizioni di progresso e di sviluppo nell’ordine economico e sociale;

Riaffermata la sua fede nei diritti dell’uomo e nelle libertà fondamentali e nei principi di pace, di dignità e di valore della persona umana e di giustizia sociale proclamati nello Statuto;

Ricordati i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dei Patti Internazionali sui Diritti Umani, della Dichiarazione dei Diritti del Disabilitato Mentale nonché le norme di progresso sociale già enunciate negli atti costitutivi, nelle convenzioni, nelle raccomandazioni e nelle risoluzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e di altre organizzazioni interessate;

Ricordata altresì la risoluzione 1921 (LVIII) dcl Consiglio economico e sociale, in data 6 maggio 1975, sulla prevenzione dell’invalidità ed il riadattamento dei portatori di handicap;

Sottolineato che la Dichiarazione sul Progresso e lo Sviluppo nel campo Sociale ha proclamato la necessità di proteggere i diritti e di garantire il benessere cd il riadattamento dei portatori di handicap fisici e mentali;

Tenuta presente la necessità di prevenire le invalidità fisiche e mentali, e di aiutare i portatori di handicap a sviluppare le loro attitudini nei più disparati campi d’attività, nonché a promuovere, nella misura più ampia possibile, la loro integrazione in una vita sociale normale;

Consapevole che certi paesi, allo stadio attuale di sviluppo, possono dedicare soltanto sforzi limitati a tale fine;

Proclama la presente Dichiarazione dei Diritti dei Portatori di Handicap e chiede che venga intrapresa un’azione, su piano nazionale ed internazionale, affinché tale Dichiarazione costituisca una base ed un riferimento comuni per la protezione di tali diritti.

1. Il termine “portatore di handicap” designa qualunque persona incapace di garantirsi per proprio conto, in tutto o in parte, le necessità di una vita individuale e/o sociale normale, in ragione di una minorazione, congenita o no, delle sue capacità fisiche o mentali.

2. Il portatore di handicap deve fruire di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Tali diritti debbono essere riconosciuti a tutti i portatori di handicap senza eccezione alcuna e senza distinzione o discriminazione per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica e di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di qualunque altra condizione relativa al portatore di handicap stesso o alla sua famiglia.

3. Il portatore di handicap ha un diritto connaturato al rispetto della sua dignità umana. Il portatore di handicap, quali che siano l’origine, la natura e la gravità delle sue difficoltà e deficienze, ha gli stessi diritti fondamentali dei suoi concittadini di pari età, il che comporta come primo e principale diritto quello di fruire, nella maggiore misura possibile, di un’esistenza dignitosa altrettanto ricca e normale.

4. Il portatore di handicap ha gli stessi diritti civili e politici degli altri esseri umani; l’articolo 7 della Dichiarazione dei Diritti del Disabilitato Mentale si applica a qualunque limitazione o soppressione di tali diritti di cui fosse oggetto il portatore di handicap mentale.

5. Il portatore di handicap ha diritto alle misure destinate a consentirgli la più ampia autonomia possibile.

6. lì portatore di handicap ha diritto a trattamenti medici, psicologici e funzionali, ivi compresi gli apparecchi di protesi e di ortesi; al riadattamento medico e sociale; all’istruzione, alla formazione, al riadattamento professionale, agli aiuti, ai consigli e agli altri servizi intesi a garantire la valorizzazione ottimale delle sue capacità ed attitudini e ad accelerare il processo della sua integrazione o reintegrazione sociale.

7. Il portatore di handicap ha diritto alla sicurezza economica e sociale e ad un livello di vita decente. Egli ha diritto, a seconda delle sue possibilità, a ottenere e a conservare l’impiego o ad esercitare un’occupazione utile, produttiva e remunerata e a far parte di organizzazioni sindacali.

8. Il portatore di handicap ha diritto che i suoi bisogni particolari siano presi in considerazione a tutti gli stadi della pianificazione economica e sociale.

9. Il portatore di handicap ha il diritto di vivere in seno alla propria famiglia o ad un focolare alternativo e di partecipare a tutte le attività sociali e creative o ricreative. Nessun portatore di handicap può essere obbligato in materia di residenza, ad un trattamento differenziato che non sia richiesto dal suo stato o dal miglioramento che possa essere apportato ad esso. Qualora il soggiorno del portatore di handicap in un istituto specializzato risulti indispensabile, l’ambiente e le condizioni di vita debbono rispecchiare il più possibile quelli della vita normale delle persone della sua età.

10. Il portatore di handicap deve essere protetto contro ogni sfruttamento, ogni normativa o trattamento discriminatorio, abusivo o degradante.

11. Il portatore di handicap deve poter beneficiare di un’assistenza legale qualificata allorché tale assistenza si riveli indispensabile alla protezione della sua persona, e dei suoi beni. Qualora risulti oggetto di procedimenti giudiziari, egli deve beneficiare di una procedura che tenga pienamente conto della sua condizione fisica o mentale.

12. Le associazioni di categoria possono essere utilmente consultate su tutte le questioni relative ai diritti dei portatori di handicap.

13. Il portatore di handicap, la sua famiglia e la sua comunità, debbono essere pienamente informati con ogni mezzo appropriato dei diritti contenuti nella presente Dichiarazione.
(Il testo della presente Dichiarazione è stato adottato dall’Assemblea Generale dell’ONU il 9 dicembre 1975)

ott
20th

legge 68/1999 per il lavoro disabili

Posted by Beppe

Capo I – DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1. – (Collocamento dei disabili).
  1. La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
    1. alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
    2. alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
    3. alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
    4. alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
  2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
  3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all’articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l’assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresí ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
  4. L’accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
  5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell’accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall’INAIL.
  6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l’accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
  7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
Art. 2. – (Collocamento mirato).
  1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Art. 3. – (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).
  1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:
    1. sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
    2. due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
    3. un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
  2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
  3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
  4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
  5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.
  6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
  7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
Art. 4. – (Criteri di computo della quota di riserva).
  1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell’articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall’articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
  2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
  3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell’azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.
  4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all’articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8.
  5. Le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.
  6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell’inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l’assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all’articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l’addizionale di cui al primo comma dell’articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l’assegno di incollocabilità previsto dall’articolo 180 dello stesso testo unico, per l’assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori, di cui all’articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata “Conferenza unificata”.
Art. 5. – (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi).
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l’occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresí la misura della eventuale riduzione.
  2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3. Sono altresí esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto.
  3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresí le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
  5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
  6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.
  7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.
  8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

Capo II – SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 6. – (Servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).
  1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati “uffici competenti”, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all’attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all’avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all’attuazione del collocamento mirato.
  2. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. le parole: “maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “comparativamente più rappresentative”;
    2. sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nell’ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1″.

Capo III – AVVIAMENTO AL LAVORO

Art. 7. – (Modalità delle assunzioni obbligatorie).
  1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 11. Le richieste sono nominative per:
    1. le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
    2. il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
    3. il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
  2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all’articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
  3. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.
Art. 8. – (Elenchi e graduatorie).
  1. Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
  2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l’elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
  3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
  4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4.
  5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all’atto dell’inserimento nell’azienda.
Art. 9. – (Richieste di avviamento).
  1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili.
  2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l’ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall’articolo 12.
  3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
  4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 13.
  5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
  6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, la periodicità dell’invio dei prospetti e può altresí disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l’applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
  7. Ove l’inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d’integrazione lavorativa di cui all’articolo 11, comma 4, della presente legge.
  8. Qualora l’azienda rifiuti l’assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all’autorità giudiziaria.
Art. 10. – (Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti).
  1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
  2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
  3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda.
  4. Il recesso di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all’articolo 3 della presente legge.
  5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all’avviamento obbligatorio.
  6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all’atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.

Capo IV – CONVENZIONI E INCENTIVI

Art. 11. – (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa).
  1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
  2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l’esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
  3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
  4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
  5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
  6. L’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, può proporre l’adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
  7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
    1. indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
    2. prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l’adattamento al lavoro del disabile;
    3. prevedere verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.
Art. 12. – (Cooperative sociali).
  1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3, con le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell’articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
  2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
    1. contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
    2. copertura dell’aliquota d’obbligo di cui all’articolo 3 attraverso l’assunzione di cui alla lettera a);
    3. impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
    4. indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
      1. l’ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili;
      2. i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
      3. l’indicazione del percorso formativo personalizzato.
  3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 11, comma 7.
  4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
Art. 13. – (Agevolazioni per le assunzioni).
  1. Attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
    1. la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;
    2. la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
    3. il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del disabile.
  2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all’assunzione di disabili.
  3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all’assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l’obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l’INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l’anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall’anno 2000.
  5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l’anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell’esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
  7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
  9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell’adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.
Art. 14. – (Fondo regionale per l’occupazione dei disabili).
  1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito denominato “Fondo”, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
  2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
  3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
  4. Il Fondo eroga:
    1. contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili;
    2. contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera c);
    3. ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

Capo V – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15. – (Sanzioni).
  1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
  2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all’articolo 14.
  3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
  4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo di cui all’articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all’articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
  5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 16. – (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni).
  1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
  2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
  3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.
Art. 17. – (Obbligo di certificazione).
  1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente legge, pena l’esclusione.
Art. 18. – (Disposizioni transitorie e finali).
  1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell’adempimento dell’obbligo stabilito dalla stessa.
  2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all’articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.
  3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all’articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 6.
Art. 19. – (Regioni a statuto speciale e province autonome).
  1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 20. – (Regolamento di esecuzione).
  1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell’ambito delle rispettive competenze, ai fini dell’attuazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 21. – (Relazione al Parlamento).
  1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
Art. 22. – (Abrogazioni).
  1. Sono abrogati:
    1. la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
    2. l’articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
    3. l’articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
    4. l’articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
    5. l’articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
    6. l’articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art. 23. – (Entrata in vigore).
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
ott
20th

Descrizione legge sul diritto al lavoro dei disabili

Posted by Beppe

Norme per il diritto al lavoro dei disabili: opportunità ed obblighi per le aziende

La disciplina sul diritto al lavoro dei disabili, Legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede che i datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti al netto delle esclusioni, siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette iscritti negli appositi elenchi (di cui all’articolo 8 della L. 68/99) gestiti dall’Agenzia del lavoro.

Hanno diritto ad iscriversi alle liste del “collocamento mirato” i soggetti indicati all’articolo 1 della L. 68/99, ossia:

  1. coloro ai quali sia stata riconosciuta l’invalidità:
    • civile: almeno pari al 46% accertata dall’Unità operativa della Medicina Legale;
    • del lavoro: almeno pari al 34% accertata dall’INAIL;
    • di guerra, civile di guerra e per servizio;
  2. le persone non vedenti o sordomute;
  3. le persone appartenenti alle categorie (temporaneamente assimilate a quella dei disabili in attesa di una specifica normativa) degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per cause di lavoro, guerra e servizio, nonché dei profughi e italiani rimpatriati (articolo 18, L. 68/99).

La misura di lavoratori appartenenti alle categorie dei disabili e degli orfani ed equiparati che ogni datore di lavoro deve avere in forza, detta “quota di riserva”, è definita in relazione alle dimensione dell’azienda o dell’ente, così come espressa in tabella:

Dipendenti Fascia Disabili Orfani Profughi Modalità di assunzione
Da 15 a 35 C N° 1  
  • Assunzione nominativa
Da 36 a 50 B N° 2  
  • 50% Ass. nominativa
  • 50% Ass. numerica
Da 51 in poi A 7% 1%
  • 60% Ass. nominativa
  • 40% Ass. numerica

Entrando nel merito delle procedure adottate dai datori di lavoro privati e pubblici per adempiere agli obblighi assuntivi previsti dalla legge, deve innanzi tutto essere distinta la disciplina in essere per le aziende private da quelle prevista per gli enti pubblici.

Strumenti adottati dall’azienda per la copertura della quota d’obbligo

L’assunzione

È la modalità per adempiere più coerentemente al dettato della L. 68/99, visto che il collocamento al lavoro del disabile è l’essenza e la ragion d’essere della normativa medesima. L’assunzione sintetizza il principio del “collocamento mirato”, cioè consensuale ed individualizzato, e si traduce nell’attuazione di un progetto occupazionale elaborato e calibrato sulle potenzialità, capacità e aspirazioni del soggetto disabile. L’inserimento con rapporto di lavoro subordinato, in tutte le accezioni che il diritto del lavoro consente (a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, anche part-time, ecc.) deve essere supportato, quando previsto, da quegli specifici strumenti ed azioni che la Commissione Sanitaria Integrata indica nella propria Relazione finale; si tratta di tutte quelle particolari forme di sostegno e degli strumenti tecnici che sono considerati necessari all’inserimento lavorativo del disabile.

Poiché il “collocamento mirato-individualizzato” è da attuare in rapporto alla concreta capacità lavorativa del disabile, all’origine di ogni assunzione risulta necessario intervenire anche sul fronte della domanda, in modo che l’individuazione del candidato e il suo avviamento al lavoro sia preceduto da un’analisi e valutazione delle sue capacità o potenzialità in rapporto alle mansioni disponibili presso il datore di lavoro. In questo contesto acquista un pregnante significato l’opera svolta dall’Analista del posto di lavoro che verifica, su richiesta del datore di lavoro, le caratteristiche delle mansioni disponibili in ogni struttura organizzativa.

Nel ricordare che l’obbligo di inserire il disabile scatta decorsi 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, l’Agenzia del lavoro gestisce anche i seguenti altri istituti di ottemperanza, consentendo così alle aziende che lo richiedono di essere ritenute adempienti anche per mezzo di altri strumenti (da richiedere anche in modo combinato).

La Convenzione di programma

Sul versante della domanda, l’Agenzia del lavoro promuove l’attuazione del “collocamento mirato” anche mediante le Convenzioni di programma – cioè percorsi articolati di graduale inserimento della quota d’obbligo di disabili – le quali, se da un lato offrono la possibilità di assumere nominativamente l’intero numero di disabili pattuiti entro un congruo lasso di tempo (pari a 12 o 24 mesi complessivi), dall’altro (in quanto “contratti”) impongono il tassativo rispetto dei termini e una fattiva disponibilità dell’azienda a calibrare gli inserimenti su mansioni semplici e/o raggiungibili mediante l’utilizzo di specifici percorsi formativi.

In tal modo le aziende che hanno aderito a tali programmi potranno ricercare e individuare, nel periodo concordato e con l’appoggio degli operatori dei Centri per l’impiego, i lavoratori in possesso delle capacità (o spesso, delle abilità potenziali) necessarie per un proficuo inserimento nell’organico che risulti a vantaggio sia del lavoratore (in termini di soddisfazione professionale ed integrazione lavorativa) che del datore di lavoro (sotto il profilo della produttività).

In sintesi, la Convenzione presenta per il datore di lavoro firmatario i seguenti vantaggi:

  • integrale assunzione nominativa;
  • graduale copertura della quota d’obbligo;
  • riconoscimento immediato dell’ottemperanza all’obbligo;
  • assistenza degli operatori della L. 68/99 presso i Centri per l’Impiego;
  • possibilità di modificare o integrare il contenuto della Convenzione in corso d’opera o alla scadenza.

L’esonero parziale

Interessa i datori di lavoro che per le speciali condizioni dell’attività lavorativa aziendale non possono occupare l’intera percentuale e, a fronte della presentazione della apposita richiesta, hanno ottenuto l’autorizzazione al parziale esonero dall’obbligo di assunzione. Esso può essere concesso in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche:

  • faticosità della prestazione lavorativa;
  • pericolosità connaturata al tipo di attività;
  • particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

L’esonero parziale si sostanzia nel versamento di un contributo esonerativo pari a € 12,91 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto.

L’esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente prorogabile (V. D.M. 357/20000 e Delibera della Giunta provinciale n. 1906 del 27 luglio 2001).

Convenzione individuale di integrazione lavorativa

Qualora le caratteristiche del disabile lo richiedano, l’inserimento del soggetto può avvenire mediante una convenzione individuale. Di particolare rilievo le Convenzioni individuali per i disabili psichici e/o intellettivi e quelle per il tirocinio orientativo e/o formativo, della durata massima di 24 mesi. Esso, pur non appartenendo alla gamma dei rapporti di lavoro subordinato, consente alle aziende di coprire la quota d’obbligo per tutta la sua durata.

La compensazione territoriale

Per effetto di tale istituto, i datori di lavoro che hanno richiesto ed ottenuto l’autorizzazione ministeriale ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, possono portare le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori da assumere in altre unità produttive della Provincia di Trento o di altre Province.

Le modalità con cui può essere applicato tale istituto sono le seguenti:

  • in forma automatica, per le aziende che hanno fino a 50 dipendenti; in tal caso sono i datori di lavoro a scegliere la sede o le sedi in cui sussistono le migliori condizioni organizzative e ambientali per l’inserimento del disabile;
  • con richiesta di autorizzazione all’Agenzia del lavoro, per le aziende con più di 50 dipendenti che hanno la sede legale in provincia di Trento e sedi operative in provincia di Bolzano; (circolare Min. Lavoro n. 4/2000);
  • con richiesta al Ministero del Lavoro, per le aziende che hanno più di 50 dipendenti con unità produttive ubicate in diverse Regioni.

La sospensione degli obblighi occupazionali

Essa riguarda solo i datori di lavoro che hanno richiesto ed ottenuto l’autorizzazione a fruire della sospensione degli obblighi di assunzione al verificarsi di una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Si tratta delle imprese in CIGS o che hanno attivato la procedura di mobilità.

Al fine dell’ottenimento della sospensione, i datori di lavoro privati sono tenuti a presentare all’Agenzia del lavoro apposita comunicazione contenente la documentazione e le indicazioni relative alla situazione aziendale che motivi la richiesta di sospensiva.

Avviamento obbligatorio a seguito di richiesta numerica

L’avviamento numerico, modalità tipica della precedente e abrogata disciplina (L. 482/68), è presente nella L. 68/99 in misura residuale, quale strumento di inserimento lavorativo alternativo (o integrativo) all’assunzione nominativa. Essa è disposta d’ufficio in base alla posizione in graduatoria dei soggetti iscritti. Tale modalità interessa sia le aziende private che gli Enti pubblici (in questi ultimi limitatamente alle qualifiche ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo); può essere utilizzata sia per l’assunzione di disabili (art. 7, comma 1, D.P.R. 333/2000) che di orfani ed equiparati (art. 7, comma 9, D.P.R. 333/2000). Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 239 del 07/02/2003 è stato approvato il Regolamento per la gestione dell’elenco e delle graduatorie di cui all’articolo 8 della L. 68/99.

A partire dal 2003 l’Agenzia del lavoro ha elaborato le graduatorie per l’avviamento numerico (anche distinte per Comprensorio) secondo i nuovi parametri fissati con il citato Regolamento.

Strumenti adottati dall’Ente pubblico per la copertura della quota d’obbligo: modalità di instaurazione del rapporto di lavoro

Per l’assolvimento degli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/99, le possibilità offerte alle pubbliche amministrazioni sono molteplici. L’articolo 7, comma 2, della L. 68/99, prevede che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche, salvo l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 della L. 68/99 (in tema di “Convenzioni”). Ciò significa che gli Enti pubblici possono adempiere agli obblighi assuntivi secondo una o più delle modalità di seguito esposte.

Stipula di una Convenzione di programma (art. 11, L. 68/99)

Per poter effettuare assunzioni con chiamata nominativa e programmare nell’arco dei successivi dodici o ventiquattro mesi gli inserimenti lavorativi di persone disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, tra l’Agenzia del lavoro e il Legale rappresentante della Pubblica amministrazione può essere stipulata una Convenzione di programma (simile a quella in uso per le aziende private). La scelta è nominativa, ma limitata alle persone disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, quali:

  • persone con handicap psichico od intellettivo indipendentemente dal grado di invalidità;
  • persone con handicap fisico unicamente per coloro che hanno una percentuale di invalidità pari o superiore al 74%;
  • persone inserite in progetti di formazione e avviamento attivati per il tramite del Documento degli Interventi di Politica del lavoro.

Tale modalità può essere utilizzata solo per l’assunzione di disabili, e non anche per gli orfani ed equiparati.

Procedure selettive concorsuali

L’articolo 7, comma 2, della L. 68/99 prevede che i lavoratori disabili iscritti negli appositi elenchi e graduatorie hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota dell’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del DPR 333/2000, tale modalità può essere utilizzata anche per l’assunzione di orfani ed equiparati.

Avviamento obbligatorio in seguito a richiesta numerica

Tale modalità è attuabile per le qualifiche ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo. Essa può essere utilizzata sia per l’assunzione di disabili (art. 7, comma 1, D.P.R. 333/2000) che di orfani ed equiparati (art. 7, comma 9, D.P.R. 333/2000).

Si ricorda che con le Deliberazioni della Giunta provinciale n. 239 del 07/02/2003 e n.733 del 02/04/2004 è stato approvato e successivamente modificato il Regolamento per la gestione dell’elenco e delle graduatorie di cui all’articolo 8 della L. 68/99 (vedi sopra).

ott
16th

Torniamo a casa !!!

Posted by Luca

Dopo la preparazione atletica, svolta a Rovato nel mese di settembre , il team Icaro ritorna tra le mura amiche del Palazzetto di Castegnato .

Gli allenamenti riprendono regolarmente nei giorni di martedi e giovedi dalle 21.00 alle 23.00 .

Il coach Cremonini , insieme all’assistente Magri, intende lavorare sulla parte tecnica , dopo la dura preparazione svolta dalla prof.ssa Lorenza Toninelli. La squadra è carica e in fermento per la stagione ormai alle porte .

Succulento antipasto al campionato, la coppa della regioni che si terrà nel Milanese sabato 8 e 16 novembre.

ott
14th

SCRIVICI

Posted by Edoardo

info@icarosportdisabili.it

L’Associazione ICARO è presente sul tutta la Provincia di Brescia e si è costituita in diverse sezioni.

Sede Legale Rovato – Franciacorta:

Resp. Luca Savardi Danesi -

Via del Maglio, 18 – 25038 Rovato (BS) Tel. 320.65.85.304

Sezione Castegnato: Fotografia – Web

Resp. Edoardo Cunsolo-

Via M. Serao, 68 – 25045 Castegnato (BS) Tel. 349.4631092

Sezione Coccaglio: Basket

Resp. Luca Savardi Danesi -

Via Ugo La Malfa, 5 – 25030 Coccaglio (BS) Tel. 320.65.85.304

↓   Usa lo spazio sotto  ↓

↓   Usa lo spazio sotto  ↓
ott
13th

Vivi non Profit

Posted by Edoardo

Grande affluenza di pubblico per la fiera “Vivi non Profit “ a Brescia presso il palatenda di via Ziziola .
Lo spazio cittadino , normalmente dedicato alla musica e teatro ha ospitato numerose associazioni della Provincia, con lo scopo di unire le realtà di volontariato del territorio .
E noi c’eravamo … Icaro in collaborazione con l’associazione culturale Altre Voci , era presente con uno stand , rappresentando le varie attività sportive .
Numerosi visitatori hanno conosciuto la realtà di Icaro , mostrando interesse e apprezzamento .
La fiera è stata inoltre l’occasione per intrecciare idee e progetti in collaborazione con altre associazioni presenti.
L’associazione Icaro, intende con questa presenza ribadire la necessità di diffondere la “diversità”non come qualcosa di già acquisito, ma un DIRITTO ancora da salvaguardare.
Infatti nell’agenda dell’Associazione continua il lavoro di sensibilizzazione nelle scuole, questo progetto vuole dimostrare che, dall’istruzione primaria alle superiori, la scuola rimane il veicolo di trasmissione e cambiamento della nostra società.
Per questo motivo i progetti in campo vogliono inserirsi con determinazione nella società civile e soprattutto nei meandri delle istituzioni.
In questo momento sono in svolgimento i seguenti PROGETTI: A SUOLA CON ICARO, informazione e formazione nelle scuole Elementari e Medie di tutta la provincia. MOSTRA SULLE PARAOLIMPIADI DI ATLANTA, in esecuzione una nuova Mostra sulle attività sportive dell’Associazione e sulla vita quotidiana degli atleti. CORTOMETRAGGIO sulla difficile quotidianità della vita dei disabili, ma anche la bellezza di lottare per cambiare e riprendersi i propri spazi. VIAGGIARE SI PUO’, impegnativo progetto di turismo accessibile a tutti i disabili. E una miriade di iniziative volte a conoscere altre attività sociali, e molti singoli cittadini.
Vivi non Profit, detiene questa importante capacità; la diffusione di queste idee e l’incontro di progetti, dimostrando che la base della società vuole essere partecipe del proprio destino.
Dall’altra parte dello stand l’Associazione Culturale Altre voci con la stessa energia di ICARO, vuole distribuire pensieri pluralisti e diversi, quanto sono le parole scritte in un libro.
L’associazione culturale Altre Voci da quattro anni gestisce una piccola libreria con lo scopo di diffondere libri e realizzare progetti multiculturali.
In via di realizzazione ricordiamo i seguenti progetti : Narrando Parole, presentazioni di libri con lettura espressiva e musica nelle biblioteche,progetti interculturali nelle scuole, incontri con autori .
L’intreccio di queste realtà potrà in futuro ancorare il diritto dei “diversi” a una fonte solida e solidale.

ott
4th

Quadrangolare di Basket

Posted by Edoardo

Basket in carrozzina
“Torneo Del Riso “ 28 – 09 – 2008 –
Isola della scala Verona

Buon terzo posto con la vittoria ai danni del Alitrans Verona (51 – 44) – per il team basket Icaro nel 13° “Torneo del Riso” a Isola della Scala in provincia di Verona ,

“Siamo a inizio stagione”, ci confida il tecnico Cremonini , e a causa di problemi logistici e la carenza cronica di palestre la preparazione è iniziata in ritardo .
Abbiamo alle spalle solo una settimana di lavoro e devo ammettere la sorpresa nel vedere i miei ragazzi , già grintosi e con voglia di far bene” .

Da citare tra i migliori in campo, nelle due gare in programma, un buon Davide Mesa e Mauro Turinelli, ambedue con buone percentuali al tiro dal perimetro.
Come sempre grintoso ed efficace sotto le plancie Roberto Arici in costante crescita nelle ultime due stagioni.

In campo si son viste buone cose, visto che il coach Cremonini ha dato spazio a tutto il rooaster e la squadra, non ha mai avuto cali di ritmo .
Presenti al torneo oltre al team Icaro le due formazioni scaligere del “Alitrans Verona “ e Buster Verona” insieme al Basket Imola .

La stagione inizierà a novembre , con il primo scontro esterno contro il Trento ma questa prima uscita pare un buon viatico per il campionato.

Gli allenamenti soprattutto atletici ,proseguono sotto la guida della preparatrice atletica Lorenza Toninelli e del tecnico Silvio Cremonini affiancato da Erminio Magri.
Un invito a tutti i giovani che volessero avvicinarsi a questa disciplina lo fa il presidente e giocatore Luca Savardi Danesi.

Siamo al nostro quarto Campionato Nazionale e questo per noi è gia un traguardo importante.
Il Basket in carrozzina Italiano ha ormai raggiunto livelli eccelsi, e il nostro Campionato è il primo al mondo per caratura tecnica.
Anche i costi lievitano ogni anno e siamo alla costante ricerca di uno sponsor, che creda in questa importante attività sportiva .
Attendiamo in palestra tanti nuovi atleti , soprattutto giovani, per realizzare chissà anche un settore giovanile , già presente in numerose città della penisola. “
Ricordiamo che gli incontri casalinghi si disputano a Casteganto presso il palazzetto Comunale
A seguito il calendario.

calendario_08-09

ott
4th

Convegno attività sportiva e disabilità (1° TRANCE)

Posted by Edoardo

SABATO 4 OTTOBRE 2008

CONVEGNO A PARTECIPAZIONE
LIBERA RIVOLTO
PRINCIPALMENTE:
· Medici
· Fisioterapisti,
· Terapisti Occupazionali
· Laureati in Scienze Motorie
· Professionisti del settore
· Sportivi

COMITATO SCIENTIFICO
Dr. Luciano Bissolotti: Casa di Cura Domus
Salutis – Brescia
Dr.ssa Carla Calabretto: Casa di Cura Domus
Salutis – Brescia
Prof. Claudio Orizio: Università degli studi di
Brescia
DOCENTI
· Dr. Aliprandi Giovanni: Casa di Cura
Domus Salutis – Brescia
· Dr. Bissolotti Luciano: Casa di Cura
Domus Salutis – Brescia
· Dr.ssa Calabretto Carla: Casa di Cura
Domus Salutis – Brescia
· Dott. Gaffurini Paolo : Università degli
studi di Brescia
· Dr. Gobbo Massimiliano: Università
degli studi di Brescia
· Dr. Martinelli Marco: Casa di Cura
Domus Salutis – Brescia
· Dr.ssa Mazzoletti Anna: Casa di Cura
Domus Salutis – Brescia
· Dr. Molteni Franco: Ospedale Valduce
“Villa Beretta “ – Costamasnaga (RC)
· Prof. Orizio Claudio: Università degli
studi di Brescia
· Dr. Passeri Emilio Valter: Casa di Cura
Domus Salutis – Brescia
· Dr. Scarazzato Michele: Casa di Cura
Domus Salutis – Brescia

le28099attivita-fisica-adattata_-analisi-dei-benefici-e-rischi_bissolotti

la- prevenzione-e-la-cura-dei-traumi-da-sovraccarico_-strategie-riabilitative_passeri

la-risposta-alle28099esercizio-nel-soggetto-paraplegico_orizio

le28099esercizio-fisico-adattato-nel-paziente-vasculopatico_martinelli

le28099esercizio-fisico-adattato-nel-paziente-cardioperato_mazzoletti

ott
4th

Icaro ospite in “TV”

Posted by Edoardo

Azzurrissimo Sprint

E’ la trasmissione di punta del palinsesto sportivo di RTB Network. In onda ogni volta che il Brescia Calcio scende in campo è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di calcio.